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Le reti dicono no ai codici di accesso

3/2/2011 | Luigi Gaffuri

Il riconoscimento ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) della possibilità di accedere per via telematica ai rapporti di pertinenza dei clienti comporta, per gli intermediari, oneri aggiuntivi in termini di attività di tracciature e controllo, che comunque consentirebbero...


Nell’ambito della recente revisione del Regolamento Intermediari, la Consob, con delibera n. 17581 del 3 dicembre 2010, ha modificato le regole di presentazione e comportamento dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) nei confronti della clientela (art. 108) prevedendo la possibilità di utilizzo, da parte del consulente finanziario (ex-promotore finanziario), dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, a condizione che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda. Non solo. L’utilizzo dei codici di accesso è consentito solo a condizione che:
a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente (ex-promotore);
b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente (ex-promotore);
c) l’utilizzo da parte del consulente (ex-promotore) comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi.

In sede di consultazione la scelta della Consob di estendere l’operatività dei consulenti (ex-promotori) è stata molto criticata da parte di associazioni di categoria e da parte dei professionisti; in particolare, è stato correttamente rilevato che le nuove disposizioni potrebbero favorire comportamenti illeciti da parte degli intermediari e dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), consentendo la distribuzione di prodotti senza rendere consapevoli gli investitori e agevolando la distrazione delle disponibilità liquide del cliente a favore dello stesso consulente finanziario (ex-promotore finanziario) o di altri soggetti.
È stato, inoltre, osservato che il riconoscimento ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) della possibilità di accedere per via telematica ai rapporti di pertinenza dei clienti comporta, per gli intermediari, oneri aggiuntivi in termini di attività di tracciature e controllo che comunque consentirebbero di avere evidenza dell’avvenuto utilizzo dei codici soltanto ex post; deve poi aggiungersi che l’art. 108 prevede l’immediata disabilitazione dei codici a seguito dell’utilizzo del consulente (ex-promotore) non consentendo così al cliente di operare in via telematica sino al momento dell’attribuzione di un nuovo codice.
È del tutto comprensibile che gli intermediari - responsabili in via solidale ai sensi dell’art. 31, comma 3 del TUF, dei danni arrecati dai consulenti (ex-promotori) alla clientela - non possano aver accolto favorevolmente le summenzionate modifiche regolamentari, ed è facile pensare che eviteranno di riconoscere alla proprie reti di vendita un’estensione degli ambiti operativi, non prevedendo nei contratti con la clientela (o meglio, escludendo espressamente da tali contratti) la possibilità di utilizzo dei codici da parte dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari).


Va ricordato che i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), al momento del primo contatto, sono tenuti a consegnare agli investitori una comunicazione conforme al modello previsto dall’allegato 4 del Regolamento Intermediari ove sono riportate le regole di comportamento che gli stessi sono tenuti ad osservare nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede.
Il contenuto di tale allegato, per mera dimenticanza dalla Consob, non è stato modificato con la delibera 17581/2010 per adattarlo alle nuove previsioni regolamentari; si ritiene tuttavia che, anche in assenza di un esplicito intervento regolamentare dell’Autorità di vigilanza, il testo della comunicazione informativa debba essere variato indicando la possibilità (in precedenza non ammessa) per il consulente finanziario (ex-promotore finanziario) di utilizzare, per una sola volta, i codici di accesso telematico dei clienti alle condizioni stabilite dall’art. 108.

Tale documento dovrà inoltre contemplare espressamente la possibilità per il consulente finanziario (ex-promotore finanziario) di ricevere dagli investitori anche assegni e vaglia postali, in aggiunta agli altri mezzi di pagamento già previsti in passato dall’art. 108.
La consegna obbligatoria della dichiarazione informativa nei termini sopra indicati, non preclude tuttavia agli intermediari di disciplinare diversamente l’attività dei propri consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), restringendo gli ambiti operativi dell’offerta fuori sede.
Se, come si è ipotizzato, i soggetti collocatori non intenderanno abilitare le proprie reti all’utilizzo dei codici di accesso telematici dei clienti, escludendo quindi tale possibilità con specifica previsione contrattuale, sarà opportuno che gli stessi predispongano una comunicazione informativa aggiuntiva nella quale siano chiaramente specificati con caratteri grafici appropriati i limiti operativi interni.

 

Articolo tratto dal mensile ADVISOR, numero di Febbraio 2011

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