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12/23/2016
Un diploma di laurea specifico. L'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Un'esperienza adeguata di almeno 12 mesi. Quattro anni di attività "sotto supervisione" per chi è privo dei criteri base. Sono queste le proposte contenute nella consultazione avviata dalla Consob, in data 22 dicembre 2016, volte a definire le modalità di trasposizione a livello nazionale degli orientamenti ESMA in materia di requisiti di conoscenza e competenza per i consulenti finanziari.
Come segnalato dalla stessa autorità di vigilanza italiana, l'obiettivo della consultazione è quello di raccogliere le opinioni del mercato sui requisiti professionali e il tipo di formazione e di aggiornamento che deve avere il personale che presta consulenza finanziaria ai clienti per conto di un intermediario. Nel dettaglio, la Consob, in linea con quanto indicato da Esma, si concentra sulle competenze e sull'esperienza che deve avere il personale che somministra consulenza in materia di investimenti e che fornisce ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori.
L'autorità guidata da Giuseppe Vegas si concentra: sull'elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall'Esma; sul periodo di tempo ritenuto necessario per l'acquisizione di un'esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessari per l'espletamento dei compiti assegnati; sul periodo di lavoro "sotto supervisione" da parte del personale privo delle qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata. Per quanto riguarda il primo punto, Consob propone di considerare idonee per svolgere l'attività di consulenza finanziaria: il diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell’ESMA o, in alternativa un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell’ESMA; l'iscrizione all’Albo di categoria.
In merito, invece, all'esperienza professionale necessaria affinché venga riconosciuta adeguata per lo svolgimento del servizio di consulenza, la Consob si allinea alle proposte ESMA e indica a 12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea o di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale integrati con un esame di valutazione internazionale o europeo. Infine, la Consob ipotizza di prevedere per il personale che non sia in possesso di una qualifica idonea e/o di un'esperienza adeguata, la possibilità di operare "sotto supervisione" per un termine massimo di 4 anni, fino al conseguimento dei requisiti stabiliti dall'ESMA.
L’autorità guidata da Vegas non dimentica, però, l’importanza della revisione delle qualifiche dei membri del personale. A riguarda il documento in consultazione prevede che tale revisione sia prevista dall'intermediario o direttamente o tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell'intermediario e che venga valutata anche tramite il superamento di uno specifico esame. Questi i grandi temi portati dalla Consob nel documento che resterà in consultazione fino al prossimo 20 gennaio 2017.
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