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3/24/2016
La Consob ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo di comunicazione all’Organismo del luogo di conservazione della documentazione da parte consulenti abilitati all’offerta fuori sede (ex consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)). Apf nel sito istituzionale ricorda che tale obbligo è previsto dal Regolamento Consob 16190/2007 nel caso in cui la documentazione contrattuale destinata alla clientela nell’offerta fuori sede sia prodotta e conservata digitalmente dall’intermediario. Con la comunicazione n. 0015155 del 22 febbraio 2016, il Regolatore chiarisce che è sufficiente che l’iscritto comunichi ad Apf il luogo unico dove conserva la documentazione cartacea.
La comunicazione chiarisce inoltre che il consulente abilitato all’offerta fuori sede può accedere in via informatica (attraverso un collegamento on-line) all’archivio digitalizzato dell’intermediario per reperire copia semplice del documento prodotto in formato digitale. Il consulente, inoltre, può richiedere all’intermediario il documento originale, anche negli anni successivi all’interruzione del rapporto con il soggetto mandante.
Analogamente, poiché l’accettazione da parte dei clienti all’utilizzo di documenti informatici comporta "l’esistenza di un unico originale, conservato dall’intermediario, il consulente dovrà comunicate ai clienti le modalità con le quali essi – anche qualora sia cessato il rapporto con l’intermediario - possono agevolmente ottenere la copia conforme all’originale della contrattualistica che li riguarda, senza dover sostenere costi aggiuntivi".
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