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Prodotti finanziari, stretta sulla pubblicità. Nuovo gap Italia-Estero

3/10/2011 | Francesco D'Arco

Al bando le espressioni "investimento semplice" e "investimento sicuro". Vietato utilizzare termini come "garantisce" e "assicura". Ma per gli operatori esteri...


Al bando le espressioni "investimento semplice" e "investimento sicuro". Vietato utilizzare termini come "garantisce" e "assicura". Stop all'enfatizzazione grafica dei "vantaggi rispetto ai rischi dell'investimento". Basta con "l'evidenziazione dei soli tassi cedolari massimi conseguibili". Sono queste alcune delle indicazioni contenute nel documento di consultazione Consob avente ad oggetto  i "messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity" e che impone nuovi paletti alle società di gestione (e non solo).


"Con la presente comunicazione si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli operatori sulle disposizioni applicabili alla diffusione di messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere l’acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari. Con particolare riferimento alle operazioni concernenti prodotti diversi dai titoli di capitale si è infatti ravvisata la necessità di fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia a fronte di messaggi il cui contenuto non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore" si legge nella bozza del documento che ha ricevuto osservazioni da diverse associazioni e istituzioni, tra le quali Abi, Acepi, Ania e Borsa Italiana, e tutte sembrano unite nel criticare il forte gap che il documento rischia di creare tra operatori italiani ed esteri.

"Si segnala che la raccomandazione riportata al paragrafo 3, lett. b) del documento di consultazione di: 'evitare rinvii ad altri documenti diversi dal prospetto che non siano stati approvati dalla Consob o da altra Autorità estera competente', può dar luogo a criticità nel caso di prospetti approvati da Autorità estere" sottolinea l'ABI nel documento inviato alla Consob. "Infatti, laddove la documentazione di offerta del prodotto oggetto della comunicazione pubblicitaria sia redatta in lingua straniera, l’avvertenza 'prima dell’adesione leggere il prospetto', prevista dall’art. 34-octies, comma 3 del Regolamento Emittenti, potrebbe perdere di credibilità risolvendosi in una mera clausola di stile, da cui potrebbe addirittura scaturire un danno reputazionale a carico dell’intermediario che la inserisse". "Per evitare tali situazioni si richiede alla CONSOB di chiarire come debba interpretarsi la suddetta raccomandazione nel caso di prospetti approvati da altre Autorità estere e 'passaportati'", conclude l'ABI.

Dello stesso avviso Acepi che in merito alla richiesto del rinvio al prospetto sottolinea che  "la Comunicazione circoscrive l'estensione di tale rinvio al solo prospetto, censurando invece 'rinvii ad altri documenti, diversi dal prospetto che non siano stati approvati dalla Consob o da altra Autorità estera competente'. A riguardo si evidenzia come, nell'ambito di emissioni/offerte aventi ad oggetto prodotti relativi a prospetti "passaportati", la c.d. "scheda prodotto", documento ormai entrato nella prassi operativa, svolga un'essenziale funzione informativa a beneficio dell'investitore".

Secondo Ania, invece, è necessario esplicitare alcuni obblighi anche alle compagnie estere. "A pag. 4" scrive l'associazione delle compagnie assicurative, "la CONSOB ricorda il contenuto dell’art. 101, comma 1, del TUF e raccomanda 'anche agli emittenti/offerenti di prodotti oggetto di prospetti approvati da altre Autorità competenti di inoltrare la documentazione pubblicitaria alla CONSOB …'.
In proposito chiediamo di precisare se l’art. 101, comma 1, del TUF si applichi anche alle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione, per l’offerta di prodotti finanziario-assicurativi".

Non è da meno Borsa Italiana che teme fortemente la nascita di un gap tra operatori domestici e operatori esteri. "La proposta in consultazione, seppur condivisibile in linea di principio, rischia tuttavia di introdurre una possibile divergenza negli oneri informativi domestici (come previsti dall’articolo 34-novies integrato dalla proposta comunicazione) che non trovano riscontro nella normativa comunitaria, in particolare nell’articolo 15 della direttiva che si proponeva di realizzare anche in tema di pubblicità una armonizzazione massima" scrive Borsa Italiana. "Se l’obiettivo è di creare una base coerente per la tutela degli investitori e nel contempo mirare allo sviluppo equilibrato del mercato finanziario, l’attenzione deve essere sempre posta a non introdurre gap competitivi per l’industria italiana in termini di maggiori e ulteriori oneri amministrativi rispetto ai competitor internazionali".

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