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Fia: via libera alle nuove regole di Consob e Bankitalia

1/28/2015

Le modifiche al regolamento erano state sottoposte a pubblica consultazione lo scorso giugno e sono state effettuate di concerto tra i Regolatori e il Mef


Consob e Banca d'Italia hanno approvato le modifiche regolamentari necessarie al recepimento della AIFMD, la direttiva europea 2011/61/Ue sui gestori di fondi alternativi (Fia) ossia tutti i fondi d'investimento che non ricadono nel perimetro applicativo della direttiva europea in materia di fondi Ucits. Si tratta dei seguenti prodotti: fondi hedge o speculativi, aperti o chiusi; fondi chiusi mobiliari e immobiliari e i fondi aperti non armonizzati con la direttiva Ucits. Le modifiche erano state sottoposte a pubblica consultazione lo scorso giugno e sono state effettuate di concerto tra la Consob, la Banca d'Italia e il ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione a specifici profili regolamentari di competenza di ciascun soggetto.

Consob, come si legge nella consueta newsletter, ha provveduto a modificare i regolamenti intermediari ed emittenti e il regolamento congiunto in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo unico della finanza - Tuf (atto del 19 gennaio 2015). Nel regolamento intermediari, prosegue la Commissione, "è stato scelto l'approccio, seguito poi anche per il regolamento congiunto, di individuare un corpus unico normativo applicabile a tutto il settore della gestione collettiva del risparmio. Sono state tuttavia salvaguardate determinate specificità che la gestione di fondi Ucits presenta rispetto alla gestione di Fia".

Per una maggiore semplificazione, conclude la Commissione, "si è inoltre rinviato alle norme del regolamento Ue n. 231/2013 in tutti quei casi in cui le disposizioni previste per i gestori di Fia si applichino anche ai gestori di Oicvm". Non sono state previste deroghe alla disciplina generale a vantaggio dei gestori cosiddetti sotto - soglia, e cioè quei soggetti per i quali il valore totale dei beni gestiti non supera i 100 milioni di euro ovvero i 500 milioni se i fondi da questi gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per cinque anni dopo l'investimento iniziale. 

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