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Consob accende un faro sulla compravendita di diamanti

2/7/2017

La Commissione sta valutando azioni in merito alle proposte commerciali effettuate da società specializzate che operano tramite il web o attraverso sportelli bancari


A seguito di alcune segnalazione da parte delle associazioni dei consumatori, la Consob richiama l’attenzione del pubblico e degli intermediari sulla compravendita di diamanti, proposte commerciali effettuate da società specializzate che operano tramite i propri siti web o attraverso sportelli bancari. "In queste proposte - spiega la Commissione in una nota - i diamanti sono generalmente presentati come un investimento durevole, sicuro, con una possibile prospettiva di apprezzamento economico nel tempo e con un'enfasi rilevante sulle caratteristiche di bene-rifugio. I prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente, sarebbero superiori al loro valore di mercato. Non sarebbe, inoltre, chiaro, a causa della scarsa trasparenza delle proposte, quale parte del prezzo sia dovuta al costo effettivo del diamante e quale sia invece rappresentata dalle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell'operazione".


Tuttavia, la Commissione ricorda che la disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali anche qualora avvenga tramite il canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Consob ha in corso specifici approfondimenti e ha avviato la collaborazione con la Banca d'Italia e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per capire se la vendita di diamanti o di un altro bene materiale "può assumere le caratteristiche di offerta di prodotto finanziario, qualora siano previsti elementi come promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti o vincoli al godimento del bene". 

Per la Consob, in ogni caso, è di fondamentale importanza che "i potenziali acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili" e che gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, siano "consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale" e "rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello".

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