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Consulenti (ex-promotori)-OAM, rispunta l'ipotesi della "non-iscrizione"

11/19/2012 | Francesco D'Arco

Finisce all'ordine del giorno un emendamento che potrebbe cancellare gli obblighi imposti con il decreto legge 169.


 

"Signora Presidente, con l’emendamento 6.302, a mia prima firma, intendo richiamare l’attenzione su un problema specifico, in relazione al quale vorrei esprimere una preoccupazione che riguarda l’intero disegno di legge al nostro esame". Così la senatrice Maria Leddi (PD) ha introdotto in Senato, mercoledì 14 novembre, la discussione sull'emendamento volto a eliminare l'obbligo di iscrizione dei pf all'OAM. 
 
"La mia preoccupazione" ha proseguito Leddi "è che questo disegno di legge non vada esattamente nella direzione della semplificazione e della sburocratizzazione, che sembrerebbero essere il denominatore comune teorico di tutti noi".
 
Un riferimento chiaro ai "lacci e lacciuoli" burocratici che obbligano, al momento, i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) a iscriversi all'OAM: "Nel nostro Paese abbiamo 30.000 consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), professione delicata, organizzata e controllata" ha sottolineato Leddi. "Di questi 30.000 consulenti (ex-promotori), 22.000, già iscritti all’albo, hanno l’obbligo di iscrizione ad un ulteriore nuovo organismo, cui devono accedere anche con esame di ammissione. Dal 2007, poi, sono sottoposti ad una terza registrazione presso un altro organismo, il RUI (Registro unico degli intermediari), con un ulteriore onere. Abbiamo quindi 30.000 persone che per esercitare una professione, volendo essere regolamentate e vigilate, hanno l’obbligo di iscrizione a tre organismi diversi, con tre Autorità di vigilanza".
 
Le parole della senatrice sono state ascoltate, al momento, dal Senato che, giovedì mattina ha trasformato l'emendamento in ordine del giorno (il G6.302), su richiesta della relatrice Fioroni del ddl sulle professioni non organizzate. Nel dettaglio l'emendamento proposto da Maria Leddi inserisce nel decreto 141 la seguente modifica: "Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Se venisse approvato un tale emendamento, in pratica, i pf non avrebbero più l'obbligo di iscrizione all'OAM.
 
Al momento vale ancora l'obbligo ed è quindi opportuno attenersi all'ultima versione del decreto, ma l'approvazione all'unanimità (244 voti) in Senato dell'odg G6.302 e l'impegno assunto dal presidente della X Commissione Industria Cunei di inserirlo nel decreto legge sviluppo riportano speranza tra le associazioni di categoria e i 22.000 pf che oggi sono costretti ad una triplice iscrizione.
 

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