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Albo Unico, il consulente indipendente per la Mifid II non esiste

12/4/2014 | Maurizio Bufi - Presidente Anasf

"Nella nuova direttiva, infatti, si esprime con grande chiarezza che la caratteristica di indipendenza è riferita al servizio in sé, e non al consulente" spiega Bufi (Anasf) in una lettera inviata ad Advisoronline e che pubblichiamo integralmente.


Le indiscrezioni pubblicate su Advisoronline.it in merito al contenuto della lettera inviata da Nafop ai suoi associati, all'interno della quale l'associazione chiedeva di non cancellare l'aggettivo indipendente e di riconsiderare l'ipotesi di un Organismo separato da APF per i fee only hanno avviato un dibattito che vede ora l'intervento di Anasf. Il presidente Maurizio Bufi ha inviato una lettera sul tema che pubblichiamo integralmente e arricchisce la discusisone dopo gli interventi di Assoreti e Ascosim

 

LA LETTERA

Rispondendo all’invito alla collaborazione manifestato da altre realtà associative, Anasf accoglie e condivide l’obiettivo di un efficace e realistico confronto volto a trovare una direzione di comune interesse generale sul futuro dell’Organismo che, nella proposta delle associazioni di riferimento, accoglierebbe in un Albo Unico tutti i consulenti finanziari operanti sul mercato. Proposta che si inserisce nell’ambito dei lavori parlamentari, cominciati lo scorso 25 novembre, di esame del disegno di legge presentato per iniziativa del senatore Mauro Marino.

 

Uno degli elementi al centro del dibattito è quello relativo all’ipotesi di aggiungere, nel caso dei consulenti finanziari a parcella, l’aggettivo “indipendenti”. Rispetto a questa proposta, una precisazione è dovuta e proviene dal quadro normativo definito dalla MiFID II. Nella nuova direttiva, infatti, si esprime con grande chiarezza che la caratteristica di indipendenza è riferita al servizio in sé, e non al consulente, quando ricorrano insieme una gamma sufficientemente ampia di prodotti e il totale divieto di inducement. Attribuire la qualifica di indipendente a un consulente finanziario persona fisica è dunque improprio sul piano formale e non corretto su quello dei contenuti: quella delineata dalla MiFID II è pertanto un’impostazione chiara, di cui il legislatore deve naturalmente tenere conto.

 

Questa considerazione non vuole essere limitativa ma anzi sposare un approccio di reale apertura del mercato, nella consapevolezza che la concorrenza è un bene per i risparmiatori ma che il legislatore deve comunque saper interpretare e armonizzare nella definizione delle norme le istanze provenienti da tutti gli stakeholder. A tal riguardo, va comunque ricordato che l’effettiva tutela dell’investitore passa anzitutto dalla qualità e dal contenuto della prestazione del servizio, efficacemente presidiata da una valutazione di adeguatezza affinché la proposta rivolta al singolo risparmiatore sia effettivamente rispondente alle esigenze riferite al suo intero orizzonte temporale: ecco dunque perché il legislatore della MiFID pone il proprio focus sulla prestazione del servizio in sé e non sull’operatore che eroga la consulenza.

 

Auspichiamo che le nostre considerazioni vengano condivise da tutti gli interlocutori e che il quadro normativo accolga il nostro contributo, anche rispetto al passaggio dell’attività di vigilanza da Consob ad APF, alla luce degli ottimi risultati dimostrati e dell’efficienza del suo operato in questi anni di tenuta dell’Albo.

 

Maurizio Bufi, presidente Anasf

 

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