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Consulenza indipendente: l'Anasf dice no alla specializzazione "forzata"

6/21/2016 | Massimo Morici

Il presidente Bufi critica la recente proposta dell'Europa di utilizzare personale distinto per la fornitura delle diverse tipologie di advisory


Sì all'introduzione la figura dell'agente collegato persona giuridica nell'ordinamento italiano e un secco no all'impiego di personale distinto all'interno di un medesimo intermediario per la fornitura della consulenza indipendente e su base non indipendente. Sono i due punti salienti della risposta inviata lo scorso 9 giugno e firmata da Maurizio Bufi (nella foto), presidente dell'Anasf, alla consultazione pubblica avviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 10 maggio sulle modifiche da apportare al TUF per recepire nell’ordinamento italiano la direttiva MiFID II, la cui entrata in vigore è prevista il 3 gennaio 2018.

La proposta del MEF, ricordiamo, innova numerose disposizioni del Testo Unico e compie una razionalizzazione delle disposizioni dedicate ai consulenti finanziari, volta a dare un carattere di maggiore sistematicità alle novità introdotte con la Legge di stabilità 2016, tra cui l'istituzione del nuovo Albo unico dei consulenti finanziari e la trasformazione di APF in OCF. Nella risposta alla consultazione, in particolare, Anasf chiede al ministero di completare l’armonizzazione della norma italiana con quella europea recependo nell’ordinamento italiano l’agente collegato persona giuridica, che agisca per conto di un soggetto abilitato, una figura che “rappresenta la soluzione per consentire la costituzione di società tra consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, operanti in virtù della riserva di attività stabilita dall’art. 30 del TUF”. L’Italia, ricorda Anasf, “è l’unico Paese dell’Unione europea a non contemplare la forma del tied agent persona giuridica” il cui recepimento “sarebbe altresì del tutto compatibile con il mantenimento della riserva all’esercizio professionale dell’offerta fuori sede”.

Quanto al servizio di consulenza a parcella, Anasf evidenzia come, nel recepire le disposizioni della MiFID II, “il nuovo art. 24- bis riconosce la possibilità di configurare il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo le due modalità della consulenza su base indipendente e della consulenza su base non indipendente” e che il carattere di “indipendenza” è riferito al servizio e non al soggetto che lo presta: ne deriva pertanto che entrambe le modalità del servizio di consulenza potranno essere offerte dai soggetti abilitati, anche per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Tuttavia, l'Anasf coglie l'occasione per esprimere il proprio dissenso rispetto alla recente proposta di Regolamento delegato della Commissione europea, secondo la quale "il medesimo intermediario potrà prestare allo stesso cliente sia la consulenza su base indipendente sia quella non su base indipendente, purché stabilisca adeguati presidi organizzativi, tra cui l’impiego di personale distinto per la fornitura dell’una e dell’altra". Questa impostazione secondo l'Anasf non contribuisce a migliorare la tutela del cliente e, anzi, può essere di "detrimento alla chiarezza nei confronti dello stesso, in quanto l’investitore si troverebbe a doversi relazionare con due diversi consulenti qualora intendesse ricevere entrambe le forme del servizio, ossia su base indipendente e non indipendente”.

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