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MiFID II: necessario estendere il raggio d'azione alle SCF

5/13/2016 | Massimo Scolari*

Pubblichiamo un intervento del presidente di Ascosim sul tema delle società di consulenza finanziaria che sarà sviluppato nella risposta alla consultazione avviata dal Tesoro sulle modifiche al TUF


Il Ministero dell’Economia ha avviato la consultazione sulle modifiche da apportare, in attuazione della Legge di Delegazione europea del 2014, al Testo Unico della Finanza ai fini del recepimento della Direttiva 2014/65/UE (Mifid2) e del Regolamento UE 600/2014 (MiFIR). La consultazione avviata dal MEF rappresenta un’ importante occasione fornita agli operatori del mercato per formulare proposte finalizzate ad una migliore definizione di alcuni aspetti relativi alla struttura del mercato finanziario domestico.

Le SCF in Europa
Secondo recenti dati forniti dall’Esma, sono 59.630 le società di consulenza finanziaria che operano in Europa sulla base dell’esenzione prevista dall’art. 3 della Direttiva Mifid. Sono presenti in 13 stati membri, con numeri più rilevanti in Germania (40.662), Repubblica Ceca (6.554), Francia (4.915) e Gran Bretagna (3.500).

Le società di consulenza finanziaria che operano nei diversi paesi europei, essendo sottoposte ad una regolamentazione nazionale, presentano numerosi tratti di disomogeneità e non sono riconducibili ad un unico modello. In particolare, soprattutto in Germania ed in Svezia, svolgono anche attività di mediazione assicurativa ed in alcuni casi sono sottoposte alla vigilanza di entità regionali.

Le SCF in Italia
In Italia le società di consulenza finanziaria (SCF), costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, sono state introdotte nell’ordinamento dall’art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e recepite con l’art. 18ter del Testo Unico della Finanza. Il mancato avvio dell’Albo dei Consulenti Finanziari ha fino ad ora impedito di dare concreta attuazione operativa a queste figure.

Con l’approvazione della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che istituisce il nuovo Albo Unico dei Consulenti Finanziari, le società di consulenza finanziaria potranno accedere ad un’apposita sezione dell’Albo, ottenendo quindi la piena autorizzazione a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti sotto la vigilanza dell’Organismo di Vigilanza e di Tenuta dell’Albo, con la limitazione di non detenere fondi o titoli di pertinenza dei clienti.

Gli esponenti delle SCF dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza disciplinati dal Decreto 5 aprile 2012 n. 66 (e futuri aggiornamenti) e rispettare nella propria operatività le regole di condotta definite dal Regolamento Consob n. 17130 del 12 gennaio 2010 (e futuri aggiornamenti).

L’attività delle SCF: consulenza in materia di investimenti
Il documento di consultazione pubblicato dal Ministero dell’Economia introduce alcune modifiche anche nel testo dell’art. 18ter del TUF che disciplina le società di consulenza finanziaria.

Pur ribadendo che la riserva di attività prevista a favore delle imprese di investimento non pregiudica la possibilità per le SCF di esercitare l’attività di consulenza in materia di investimenti, viene ridefinito il perimetro di tale attività ai soli valori mobiliari e alle quote dei fondi di investimento anziché all’insieme più ambio degli strumenti finanziari. Tale limitazione, che esclude dal perimetro della consulenza delle SCF gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti derivati, rappresenta una fedele applicazione di quanto stabilito dall’art. 3 della Direttiva Mifid.

Ampliamento dell’attività al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini
Secondo le disposizioni del legislatore italiano le SCF possono prestare, tra i servizi e le attività di investimento, unicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti. Tale scelta, già assunta nella precedente normativa, è ribadita nel documento attualmente in consultazione. Tuttavia l’art. 3 della Direttiva Mifid2 consente agli Stati membri di autorizzare le SCF all’esercizio, oltre che della consulenza agli investimenti, anche dell’attività di ricezione e trasmissione di ordini a condizione che tali soggetti non detengano fondi o titoli dei clienti e che indirizzino gli ordini di investimento a controparti abilitate. Negli ordinamenti di altri paesi europei, in Gran Bretagna in particolare, le società di consulenza finanziaria sono autorizzate a svolgere entrambi i servizi.

L’abbinamento del servizio di consulenza alla ricezione e trasmissioni di ordini riveste una notevole importanza e rappresenta un ulteriore rafforzamento della protezione degli investitori. ll consulente infatti effettua le proprie raccomandazioni di investimento curando che esse siano pienamente adeguate alle esigenze e alle caratteristiche del cliente, ma, non essendo autorizzato ad effettuare la trasmissione dell’ordine di investimento, non è nelle condizioni di assistere il cliente nella delicata fase di implementazione esecutiva delle raccomandazioni.

Estendendo l’attività alla raccolta ordini, il consulente non solo effettuerebbe raccomandazioni di investimento pienamente adeguate, ma potrebbe ricercare, tra le diverse controparti abilitate, le migliori condizioni possibili per l’esecuzione delle transazioni, con un vantaggio in termini di minori costi per il cliente, di rapidità e sicurezza di esecuzione. Sarebbe quindi auspicabile, come anche previsto dall’art. 3 della Direttiva, di consentire alle SCF di estendere il proprio raggio d’azione, oltre che alla consulenza in materia di investimenti, anche alla ricezione e trasmissione degli ordini.

*Presidente di Ascosim

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