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MiFID II: le reti dovranno comunicare vendite fuori target

6/26/2017

L'obbligo vale solo quando la deviazione riguarda le tipologie individuata dalla direttiva: controparti qualificate, clienti professionali e al dettaglio


Lo scorso 2 giugno l’Esma ha pubblicato nel proprio sito internet il testo definitivo delle linee guida in materia di product governance previste dalla MiFID II che entrerà in vigore il 3 gennaio 2018 e che contemplano l’obbligo per gli intermediari di dotarsi di una procedura di approvazione dei “prodotti di investimento”. La procedura deve definire il mercato di riferimento dei clienti finali, individuare la strategia distributiva in coerenza con il mercato stesso e monitorare nel tempo che i prodotti continuino a rispondere agli interessi delle tipologie di clientela per le quali siano stati originariamente configurati.

Gli obblighi in materia di product governance si applicheranno alle SIM, alle banche e agli altri soggetti che prestano servizi di investimento, incluse le SGR nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento e dei servizi accessori di consulenza in materia di investimenti e di custodia e amministrazione di quote di fondi. Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, le autorità nazionali dovranno notificare all’Esma la loro intenzione di adeguarsi a esse o altrimenti dovranno spiegare le ragioni per le quali riterranno di discostarsene, mentre gli intermediari dovranno dimostrare alle proprie autorità nazionali la conformità alla disciplina a partire dall'entrata in vigore della direttiva a gennaio del prossimo anno.

Non mancano i punti da chiarire. Assoreti, in una recente circolare, sottolinea che nelle linee guida l’Esma ha recepito l’idea che “nella prestazione del servizio di consulenza con un approccio di portafoglio e nella prestazione del servizio di gestione di portafogli il distributore possa perseguire una politica di diversificazione e di copertura nel cui contesto i prodotti possano essere venduti anche al di fuori del mercato target positivo quando il portafoglio complessivamente considerato o la combinazione di uno strumento finanziario con le esigenze di copertura risultino adeguati per il cliente”. Il distributore, tuttavia, deve peraltro giustificare internamente “la deviazione dal mercato target positivo e deve mantenere chiara traccia documentale delle ragioni di diversificazione o di copertura che di volta in volta la giustificano”.

L'Esma - sottolinea Assoreti - ha affermato che “il distributore è esentato nei casi sopra detti dall’obbligo di comunicare al produttore di avere effettuato vendite al di fuori del mercato target positivo”, anche se nel Feedback ha tenuto a precisare che “tale esenzione non dovrebbe applicarsi nell’ipotesi in cui la deviazione riguardi le categorie tipo di cliente”. Per “tipo di cliente” l’Esma, per ragioni di uniformità di approccio nei vari Stati membri, ha ritenuto di restringere la classificazione dei clienti alle sole tre tipologie individuate dalla MiFID II: le controparti qualificate, i clienti professionali e i clienti al dettaglio.

Assoreti rileva che resta comunque “la possibilità di fare riferimento ad altri tipi di clienti che erano menzionati nel documento consultazione, quali i private wealth clients, in altri ambiti del target market”. Ne consegue – prosegue la circolare - che “il distributore dovrebbe informare il produttore solo quando vendesse un prodotto a uno di tali tipi di clienti diverso da quello indicato nel target market positivo, mentre non dovrebbe rendere tale informativa se la deviazione dal target market avvenisse all’interno dello stesso tipo di cliente già contemplato nel target market positivo (ad esempio, cliente al dettaglio)”. Del pari, l’obbligo di informativa “riprenderebbe vita qualora la deviazione dal target market dovesse avvenire per gli aspetti inerenti alle conoscenze ed esperienze del cliente”.

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