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2/19/2016
Federpromm-Uiltucs punta il dito contro l'inasprimento di tali regole nei confronti dei consulenti (ex-promotori)-consulenti finanziari. Le nuove regole sono contenute in una comunicazione della Consob con cui si vogliono indirizzare banche e reti verso soluzioni di controllo interno in linea con la disciplina di settore. Sono previste, stando alle indicazioni della Commissione, "visite ispettive" presso la clientela per la acquisizione di non meglio specificate anomalie nella relazione con tale professionista, quasi presupponendo a monte una attività ingannevole, nonché una decurtazione delle provvigioni per comportamenti che abbiano recato pregiudizio al cliente, scaricando invece le responsabilità che sono in capo all’intermediario sull’anello più debole della catena.
"I consulenti (ex-promotori), oggi consulenti finanziari – sostengono Paolo Liberati e Roberto Sarlo della segreteria generale della Federpromm – svolgono, secondo regole di correttezza deontologica, una attività difficile e caratterizzata da un turn over elevato, soprattutto da una carenza di tutele sostanziali sul piano contrattuale poiché il rapporto lavorativo si configura per la stragrande maggioranza con un mandato di agenzia commerciale con gli intermediari. In questi anni è vero vi sono stati casi eclatanti di comportamenti poco trasparenti che hanno colpito l’opinione pubblica ma che costituiscono comunque una percentuale bassissima di operatori".
I pf, proseguono Liberati e Sarlo, sono una "categoria sana e preparata a cui molti giovani aspirano e che debbono essere incoraggiati ad intraprendere tale professione". "C'è da ricordare - concludono - che proprio in ambito Consob esiste una Commissione disciplinare con regole precise a cui rifarsi e che l’aggiunta di regole vessatorie non serve a rendere il mercato migliore. In particolare la figura del manager chiamato ad improvvisarsi ispettore esula dalla sua funzione e confligge con il contratto di agenzia con cui attualmente è disciplinata l’attività del consulente-promotore proprio perché in violazione delle norme del codice civile (1742 e segg)".
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