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Lex & The City - Polizza vita, donazione indiretta?

3/23/2016 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Secondo la Corte di Cassazione, soltanto i premi assicurativi versati in vita dall'assicurato possono essere qualificati come tali, non l'indennizzo


La Corte di Cassazione, con la decisione n. 3263 del 19 febbraio 2016, torna ad occuparsi delle polizze di assicurazione sulla vita, chiarendo che esse sono configurabili come «donazioni indirette» poste in essere dal contraente a favore dei beneficiari delle polizze. 

 

Nel caso al vaglio della Suprema Corte, si discuteva dell’incapacità di intendere e di volere del contraente, il quale aveva sottoscritto quattro polizze a contenuto finanziario ed assicurativo in favore di due beneficiari. Nonostante la questione riguardasse, quindi, l’invalidità delle polizze per incapacità del contraente, la decisione si è soffermata sui rapporti tra polizze assicurative sulla vita e tutela dei legittimari, evidenziando come il beneficiario non acquisti il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Intervenuto il decesso dell’assicurato, l’indennizzo spettante viene, infatti, attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l’asse ereditario del contraente. La morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte). L’indennità pagata ai beneficiari non può essere qualificata, pertanto, quale donazione indiretta, a differenza dei premi assicurativi versati durante la vita dell’assicurato che, invece, promanano direttamente dal suo patrimonio. Secondo la Suprema Corte, poiché la donazione indiretta può essere realizzata con le modalità più svariate, e cioè in ogni caso in cui il donante persegua il fine di realizzare una liberalità, non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione e che, a seguito dell’assicurato, tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l’attribuzione ai beneficiari delle somme risultanti dalle polizze. 

 

Risulta evidente, quindi, che l’unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente, per effetto del contratto, è costituito dal versamento dei premi assicurativi e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell’assoggettabilità di dette somme all’azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari.

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