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Polizze vita, i rendimenti sono tassati

4/13/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci

Una Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le differenze tra le coperture di puro rischio e quelle di tipo misto


Dal 1 gennaio 2015, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i capitali percepiti dai beneficiari di contratti assicurativi per caso di morte riguarda solo ed esclusivamente i capitali erogati a copertura del rischio demografico e non anche i rendimenti di natura finanziaria. Questo è quanto precisato dalla recentissima Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 1 aprile 2016, recante chiarimenti in tema di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

 

L'Agenzia sottolinea come, prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 l'esenzione dalla tassazione riguardava l'intera somma che risarciva il verificarsi dell'evento morte, “a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell'assicurazione sulla vita per il caso di morte dell'assicurato”. La “stretta” del legislatore evidenzia in modo ancor più netto la differenza tra le polizze di “puro” rischio, quali ad esempio la “temporanea caso morte” (per le quali è prevista la totale esenzione IRPEF in relazione agli ammontari successivamente corrisposti ai beneficiari) e quelle di tipo “misto” (per le quali godrà di esenzione IRPEF solo il capitale erogato a copertura del rischio demografico ma non la componente finanziaria).

 

In riferimento alla qualificazione del reddito, l'Agenzia precisa che lo stesso rappresenta un reddito di capitale (ex art. 44 comma 1, lett. g-quater). L'ammontare della prestazione imponibile dovrà pertanto corrispondere “alla differenza tra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio di morte”. La Circolare infine, analizza il trattamento delle prestazioni qualificabili quali “ricorrenti” sia caso vita sia caso morte (ad es. polizze assicurative sulla vita collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata).

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