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10/5/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi & Soci
Il 26 settembre scorso la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale dell’OCSE, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2017.
La Convenzione, che ad oggi conta oltre 100 giurisdizioni aderenti e che si affianca agli strumenti di cooperazione già esistenti (Convenzioni contro doppia imposizione e Accordi di scambio di informazioni fiscali), dovrebbe avere il pregio di uniformare le procedure per la cooperazione fiscale tra Stati, prevedendo un articolato sistema di assistenza amministrativa tra cui rientra, tra l’altro, anche lo scambio di informazioni su richiesta, spontaneo e automatico.
In generale, la Convenzione dovrebbe applicarsi ai periodi di imposta successivi a quello della sua entrata in vigore. Tuttavia, in base all’efficacia retroattiva prevista per gli atti perseguibili in base al diritto penale dello Stato richiedente commessi prima dell’entrata in vigore della Convenzione stessa, l’Italia potrebbe richiedere alla Svizzera informazioni su violazioni penali pregresse (ad es. infedeli dichiarazioni che, superando determinate soglie, costituiscono reati tributari) a partire dal 1 gennaio 2014.
Al contrario, il Protocollo di modifica della CDI ITA-CH firmato il 23 febbraio 2015 esclude qualsiasi efficacia retroattiva, poiché è previsto lo scambio di informazioni solo per “fatti e/o circostanze esistenti o realizzati il giorno della firma del Protocollo di modifica o dopo questa data”. Resta quindi da capire come queste disposizioni si coordineranno.
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