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Consulenti finanziari, la "persona fisica" è l'unica via possibile per l'offerta fuori sede

2/10/2016 | Marco Tofanelli

La MiFID disciplina l’agente, non l’attività; non incide in alcun modo sullo statuto normativo del dipendente; non menziona mai l’attività di offerta fuori sede, se non per escluderla dal proprio ambito applicativo, rimettendone così la disciplina...


Si stanno proponendo ricostruzioni secondo le quali l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dovrebbe potersi svolgere, oltre che individualmente, anche in forma societaria; e tale possibilità (un obbligo di conformità all’ordinamento comunitario, addirittura) si farebbe discendere dalla MiFID (II, in particolare), là dove prevede che il tied agent possa essere una persona fisica o giuridica. Tali ricostruzioni, al di là dell’aspettativa, mi sembrano controvertibili. In Italia, la necessità che il suddetto consulente finanziario sia una persona fisica costituisce un momento imprescindibile della riserva all’esercizio dell’attività di offerta fuori sede, che è ben altra cosa rispetto alla disciplina del tied agent. […]

 

Del resto e per converso, nella MiFID, così come in tutti i Paesi europei dove si contempla la possibilità deltied agent persona giuridica, non vi è una disciplina - né quindi una riserva nell’esercizio - dell’attività di offerta fuori sede. Altro è dettare uno statuto normativo dell’agente, prevedendo in tale contesto che questi possa essere una persona fisica o giuridica, altro è disciplinare l’attività, da chiunque svolta (agente o dipendente) per proteggere l’investitore sollecitato fuori sede. La MiFID disciplina l’agente, non l’attività; non incide in alcun modo sullo statuto normativo del dipendente; non menziona mai l’attività di offerta fuori sede, se non per escluderla dal proprio ambito applicativo, rimettendone così la disciplina alle autonome valutazioni dei singoli legislatori nazionali (considerando 101). E tale esclusione ritengo sia appositamente prevista per legittimare quegli ordinamenti che, come il nostro, si siano dotati (o vogliano dotarsi) di una disciplina imperativa dell’offerta fuori sede le cui norme sono di applicazione necessaria, nel senso, cioè, che si applicano, a tutela degli investitori italiani, a tutte le imprese di investimento, anche comunitarie ed extracomunitarie, che intendano svolgere tale attività in Italia. E fra tali norme primeggia appunto quella che impone alle imprese di investimento di qualsiasi nazionalità di avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nella esclusiva veste di persone fisiche, italiane o straniere, purché con domicilio eletto in Italia ed iscritte all’albo di detti consulenti tenuto dall’Organismo di cui all’articolo 31 del TUF. Untied agent comunitario operante in forma societaria, ritengo, non potrebbe iscriversi a tale albo, risultandogli così inibita la possibilità di formulare proposte di investimento fuori sede ad investitori italiani. Il che porta anche ad escludere la sussistenza di un problema di concorrenza fra ordinamenti. Come sembra, la disciplina nazionale dell’attività di offerta fuori sede prevale su quella comunitaria del soggetto tied agent. E prevale, ovviamente, anche dopo che con la MiFID II si è prevista l’obbligatorietà della disciplina del tied agent da parte degli Stati membri: quest’ultima rimane pur sempre una disciplina del soggetto, destinata a cedere di fronte alle esigenze di tutela degli investitori sottese alla disciplina dell’attività (di offerta fuori sede)[…].

 

Il successo dell’attività, su cui non mi soffermo perché noto, non deriva dalla figura del tied agent, presente appunto in tutti i Paesi, ma dal binomio intermediario/consulente abilitato –organizzazione/personalità - operante in regime di riserva fuori sede che svolge il servizio di investimento di consulenza centrato sugli interessi del cliente.

 

Il contributo integrale con tutti i riferimenti normativi relativi alla disciplina nazionale ed europea che regola l'attività del tied agent ed esclude l'ipotesi della persona giuridica sono disponibili sul sito www.fchub.it

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