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2/15/2016
La Consob chiede più controlli sulle reti di consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) da parte delle imprese di investimento e delle banche che operano mediante l'offerta fuori sede. La Commissione ha recentemente condotto un’indagine sulle procedure interne di monitoraggio delle reti e in una recente comunicazione dell’11 febbraio ha voluto "indirizzare gli operatori verso soluzioni di controllo interno ritenute in linea con la disciplina di settore" e cioè la MiFID, il TUF, il Regolamento congiunto Consob -- Bankitalia del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano sevizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, i pareri e degli orientamenti emanati dall’Esma (l’autorità europea dei mercati) e le comunicazioni stesse della Consob in materia.
Tra le "best practices" individuate, il presidente Giuseppe Vegas (nella foto) indica la necessità di strutturare flussi informativi adeguati fra compliance e internal audit affinché si sviluppino "in sede di pianificazione, almeno annuale, delle rispettive attività di controllo, forme di ordinata collaborazione" fra le stesse. Quanto al coinvolgimento nei controlli di funzioni prettamente commerciali, la Consob ricorda che è opportuna "l’adozione di soluzioni organizzative che mantecano distinte le strutture operative, specie quelle dedicate allo svolgimento di attività commerciali, da quelle preposte all’effettuazione dei controlli di secondo e di terzo livello sull’operatività medesima" anche se non esclude il coinvolgimento di altre unità nei controlli soprattutto nella "fase di rimozione delle eventuali anomalie riscontrate".
Quanto ai manager cui sono affidati anche compiti di monitoraggio sull’operatività dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) coordinati, secondo la Commissione bisogna prevedere anche "idonei strumenti che consentano l’effettivo svolgimento dei compiti di controllo affidati, unitamente alla previsione di penalizzazioni nel sistema di remunerazione in caso di mancato diligente adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti”, magari sotto forma di “decurtazione delle provvigioni percepite per l’attività di consulente finanziario (ex-promotore finanziario) il cui comportamento abbia recato pregiudizio al cliente".
Nelle ispezioni, per la Commissione è opportuna inoltre la previsione non solo di forme di contatto scritto, ma anche di "modalità che presuppongono un’interazione maggiormente diretta con la clientela". La comunicazione della Consob ricorda, ad esempio, "le visite su un campione di clienti, in assenza del consulente finanziario (ex-promotore finanziario) di riferimento, durante le quali, fra l’altro, richiedere la conferma delle operazioni disposte e della consistenza del patrimonio affidato, nonché la segnalazione di eventuali anomalie nella relazione con il consulente (ex-promotore)".
Per la Consob le verifiche ispettive potranno essere programmate (ovvero di routine) ma anche casuali e cioè "ad evento", a seguito della ricezione di reclami. In questi casi, "la preventiva comunicazione ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) della data dell’ispezione non appare coerente con la finalità di accertare in loco il comportamento del consulente (ex-promotore)”.
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