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Consulenti & "persona giuridica": non una minaccia, un’occasione per le reti

2/16/2016 | Germana Martano - Anasf

L’apertura dell’ordinamento italiano alle società tra consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede rappresenta un’opportunità di innovazione e sviluppo per tutto il settore


La Legge di stabilità 2016, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ha sancito l’apertura di una stagione di rilevanti novità per il settore della consulenza finanziaria in Italia. Sarà, infatti, creato l’Albo unico dei consulenti finanziari, che avrà una sezione dedicata ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, secondo la nuova denominazione assunta dai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). Nel frattempo il legislatore nazionale dovrà predisporre le norme per recepire la direttiva MiFID II, il cui termine di attuazione, inizialmente stabilito per il 3 gennaio 2017, in base alla recente proposta della Commissione europea sarà posticipato di un anno (dunque, al 3 gennaio 2018).

 

Questa fase di grandi cambiamenti è anche l’occasione per riflettere su alcune iniziative, da tempo sostenute da Anasf, volte a favorire lo sviluppo della professione del consulente (ex-promotore)/consulente finanziario. Tra queste rientra la proposta di trasposizione nell’ordinamento italiano della figura dell’agente collegato MiFID (tied agent) in forma di persona giuridica, rendendo così possibile la costituzione di società tra consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

 

Il tema, a cui è stato dedicato un apposito spazio durante il convegno inaugurale di ConsulenTia 2016 tenutosi lo scorso 3 febbraio, ha suscitato l’opposizione, in un certo senso aprioristica, delle realtà che rappresentano gli intermediari finanziari attivi nell’offerta fuori sede. Rispetto a questa opposizione, si rende necessaria una precisazione: non si sta parlando di obbligare ogni intermediario a dare mandato a una o più società tra consulenti. Al contrario, si tratta di introdurre una facoltà che risulta perfettamente in linea con il principio di libera iniziativa economica privata. La trasposizione nel sistema nazionale della figura del tied agent persona giuridica lascerebbe infatti ciascun intermediario libero di scegliere se conferire o meno mandato anche a delle società di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Si giungerebbe così a un ampliamento delle soluzioni organizzative a disposizione delle varie realtà aziendali, potenzialmente in grado di rafforzare ed espandere il settore delle reti. E, in tale contesto, nulla ovviamente impedirebbe a un intermediario di continuare a operare secondo la formula tradizionale, ossia avvalendosi di consulenti finanziari persone fisiche [...].

 

Passando dalla disamina delle dinamiche di mercato alle prospettive legate al recepimento della MiFID II, non paiono fondati i timori riferiti al mantenimento della riserva all’esercizio professionale dell’offerta fuori sede. Qualsiasi proposta riguardante l’introduzione dell’agente collegato persona giuridica non va vista come una minaccia ma, anzi, come una conferma del vantaggio competitivo derivante dalla riserva di attività. L’istituto della persona giuridica si accompagnerebbe infatti alla previsione di puntuali requisiti sia per i soci che per gli amministratori e, in particolare, lo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede per conto della società verrebbe riservato in via esclusiva a consulenti finanziari iscritti all’Albo unico. Si tratta, del resto, di una soluzione già oggi prevista per le società in cui possono operare i consulenti finanziari autonomi (i cosiddetti fee-only), secondo la soluzione stabilita dalla regolamentazione attuativa dell’art. 18-ter del Testo Unico della Finanza [...].

 

Vari sono gli elementi che fanno propendere per un recepimento integrale della disciplina europea, tenendo oltretutto presente che la MiFID è una direttiva di armonizzazione massima. Un dato, al riguardo, è incontrovertibile: tra i ventisei Paesi europei che attualmente si sono dotati di una disciplina nazionale dell’agente collegato, l’Italia è la sola a non contemplare la forma della persona giuridica. Il che, a ben guardare, potrebbe generare alcune criticità sotto il duplice profilo della tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra soggetti economici.

 

L'articolo integrale, a firma Germana Martano, sarà pubblicato sul numero di marzo di ADVISOR e prosegue il dibattito sulle persone giuridiche avviato da Marco Tofanelli, il 10 febbraio, con l'articolo "Consulenti finanziari, la "persona fisica" è l'unica via possibile per l'offerta fuori sede". 

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