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11/04/2012

Promotori finanziari e consulenza, l'Europa cambia tutto

di Francesco D'Arco

Highlights
  • Bocciata l'ipotesi della RDR inglese
La News

 

 
La Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo cancella la consulenza indipendente dalla Mifid 2. E riabilita gli incentivi monetari. Nel report finale firmato da Markus Ferber e sottoposto all'approvazione del Parlamento, la Commissione ha ritenuto di dover escludere ogni riferimento ad un modello di consulenza connotato da "indipendenza" e di rivedere gli obblighi relativi al tema retrocessioni. A rivelarlo, secondo quanto risulta ad Advisoronline, una circolare inviata da Assoreti a tutte le associate che descrive una nuova Mifid 2 che, a tutti gli effetti, conferma la validità del modello dei promotori finanziari italiani. Ma procediamo con ordine.
 
"Il ricorso alla parola indipendente" si legge nel report firmato Ferber "finisce per connotare negativamente le altre forme di consulenza". Per questo, sulla base di tale premessa, la Commissione Affari Economici e Monetari ha emendato il considerando 52 e i par. 3 e 5 dell'art. 24 della MiFID Review, ponendo in capo all'intermediario esclusivamente obblighi di trasparenza. Mentre l'indipendenza non è più un obbligo.
 
Assoreti, che aveva partecipato alla consultazione dello scorso gennaio segnalando l'incongruenza rappresentata dalla distinzione del servizio di consulenza sulla base del concetto di "indipendenza" ha subito espresso la sua soddisfazione per il Draft Report della Mifid 2 sottoposto all'approvazione del Parlamento e ha segnalato gli emendamenti introdotti all'interno della Mifid 2 che cambieranno nuovamente lo scenario, allontanandolo dall'incubo RDR inglese. 
 
In particolare la circolare cita l'art. 24, par. 3, primo alinea, della MiFID Review, che pevede che "in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti le informazioni [che l'impresa di investimento deve fornire ai clienti o potenziali clienti] specificano preventivamente se alla prestazione del servizio di consulenza si accompagna la ricezione o l'accettazione di incentivi da terzi e se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'impresa di investimento fornirà al cliente la valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari consigliati". 
 
Non solo. "Il par. 5 del medesimo articolo prevede ora che 'quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza è prestata su base fee-paying, essa deve anche indicare se gli strumenti raccomandati sono limitati a quelli emessi o forniti da società che hanno stretti legami con l'impresa stessa" continua la circolare Assoreti che non dimentica le altre importanti novità introdotte dalla Commissione parlamentare. Su tutte la disciplina del servizio di gestione di portafogli che tocca nel dettaglio il tema incentivi.
 
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