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Casa della consulenza: in un decreto rispunta l'albo unico

1/14/2015 | Massimo Morici

La riforma è contenuta questa volta nella bozza del dl Investment compact che approderà al cdm del 20 gennaio: prevede un unico organismo articolato in tre distinte sezioni. Ecco i dettagli


Rispunta l'albo unico dei consulenti (ex-promotori) e consulenti finanziari. La "casa della consulenza", una riforma affossata per ben tre volte nel 2014, ricompare nella bozza del dl Investment compact, che dovrebbe approdare al cdm in programma il 20 gennaio, come riporta l'agenzia parlamentare Public Policy. L'articolo prevede di riformare l'intero settore trasformando l'attuale Apf (Organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)) nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, vigilato a sua volta dalla Consob, che sarà articolato in tre sezioni (promotori, consulenti e società di consulenza).
 
"La proposta di riorganizzazione è necessaria ed urgente in quanto risolve in maniera definitiva il problema della mancata costituzione dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei consulenti, per i quali l'iscrizione all'Albo ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo - si legge nella relazione illustrativa - Tale scelta normativa registra un concreto interesse da parte degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, in quanto in grado di rendere omogenea la normativa per l'esercizio dell'attività di consulenza e certa la vigilanza nel settore, con riguardo alla protezione dell'investitore retail nel mercato finanziario al quale è prioritariamente indirizzata la consulenza finanziaria". 
 
Sarà la Consob a determinare con regolamento i principi e i criteri relativi alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo, all'aggiornamento professionale degli iscritti, alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'albo, alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti devono osservare nei rapporti con la clientela, alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti. Le sanzioni che gli iscritti rischieranno potranno essere: il richiamo scritto; il pagamento di un importo da 500 a 25.000 euro; la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi; la radiazione dall'albo. 
 
I consulenti (ex-promotori) diventano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: la relazione illustrativa spiega "che l'attuale definizione di consulente finanziario (ex-promotore finanziario), collegata alla promozione ed al collocamento, risulta superata dalla prassi di mercato che, utilizzando l'offerta fuori sede come una delle modalità di prestazione del servizio di consulenza, garantisce l'applicazione della normativa sull'adeguatezza a tutela del risparmiatore". Pertanto, secondo la nuova definizione, "il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari". 

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