Tempo di lettura: 4min

OCF, si alza il velo sul nuovo Statuto

5/30/2018

Ecco le regole per entrare nei diversi Organi di controllo e vigilanza dell'Organismo.


Il via libera al nuovo Statuto e al nuovo Regolamento Interno generale di organizzazione e attività (RIO) dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze è arrivato il 24 maggio 2018. In quella data il Mef, sentita la Consob ha dato l'ok a Statuto e RIO, mentre il 28 maggio, come comunicato dallo stesso OCF, il Comitato Direttivo dell'Organismo ne ha preso atto e ne ha disposto la pubblicazione sul portale web. Si sciolgono così definitivamente i dubbi intorno alla futura rappresentanza delle associazioni di categoria all'interno dei diversi organi dell'OCF. 

 

Se l'art. 3 si limita a ribadire i requisiti di rappresentatività stabiliti dalla Consob, sono altri i punti che definiscono meglio il ruolo che i singoli associati potranno svolgere all'interno dell'OCF? In particolare, nell'art. 5 e 6 del nuovo Statuto si chiariscono le modalità per far parte dell'Assemblea e per aggiudicarsi il diritto di voto. In particolare "All’Assemblea intervengono gli Associati, anche per delega, a mezzo di un solo rappresentante per ciascun Associato. Ai fini delle deliberazioni assembleari, gli Associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria hanno diritto complessivamente a un voto, al pari degli Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell’Albo riservate alle persone fisiche". Ma nel caso in cui per una categoria siano presenti più Associati? In questo caso "l’espressione del voto viene deliberata dagli Associati compresi nella categoria, prima dello svolgimento dell’Assemblea. È approvata l’espressione di voto assembleare che ottenga la maggioranza". E qui partono le indicazioni sui criteri che saranno in futuro utilizzati per definire chi tra i vari associati ha o meno la maggioranza (ovvero che ha il maggior numero di deleghe da parte degli iscritti alle diverse sezioni dell'Albo). Con questi primi articoli OCF scioglie così il dubbio sulla possibilità o meno per diverse associazioni, che in questi anni hanno guardato con interesse alle evoluzioni dell'Albo, di diventare soci e partecipare attivamente all'Assemblea.

 

E per gli altri organi? Anche su questo fronte lo Statuto si rivela chiaro e i punti più interessanti ai fini del funzionamento del futuro OCF riguardano gli articoli dedicati al Comitato Direttivo (Art. 7 e 8) e quelle in merito al nuovo Comitato di Vigilanza (art. 13 e 14).

 

Per il primo si specifica chiaramente che sarà "composto dal Presidente e da due Vicepresidenti, nonché da altri membri fino a un numero massimo di dodici, tutti eletti dall’Assemblea su designazione – eccezion fatta per il Presidente e i Vicepresidenti – degli Associati. La categoria degli Associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria designano la metà degli altri membri, e la categoria degli Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell’Albo riservate alle persone fisiche designano la restante metà degli altri membri, con la riserva che deve risultare designato almeno un rappresentante per ciascuna sezione dell’Albo". Insomma porte aperte all'interno del Comitato Direttivo anche per le associazioni rappresentative delle società di consulenza e dei consulenti autonomi. In che misura? Dipenderà dal diritto di voto in Assemblea e dal possesso dei requisiti stabiliti i membri del Comitato Direttivo, ben chiariti nell'art. 7 dello Statuto. 

 

Il tema requisiti diventa ancora più centrale quando si parla del Comitato di Vigilanza che sarà un nodo cruciale del nuovo OCF. Su questo fronte per eliminare il rischio che il "controllore" sia anche il "controllato" lo Statuto dedica un intero articolo ai Requisiti dei futuri membri (art. 14): ".I membri del Comitato di Vigilanza devono essere scelti tra persone dotate di comprovata competenza almeno decennale in materie finanziarie, economiche o giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio. In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti di competenza rilevano gli incarichi ricoperti, le eventuali docenze in discipline finanziarie, economiche o giuridiche e le pubblicazioni nelle relative materie". E sul tema delicato dell'indipendenza vengono elencate tutte le caratteristiche che devono garantire una totale estraneità con l'Albo e con i suoi iscritti: "I componenti del Comitato di Vigilanza non possono assumere l’incarico se sono stati iscritti all’albo tenuto dall’Organismo nei tre anni precedenti. Non possono essere nominati coloro che abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado e coniugio con chi ricopre ruoli direttivi o di controllo all'interno delle associazioni di categoria degli iscritti o delle associazioni di categoria dei soggetti abilitati".

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?