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Albo Unico, ecco le regole salta-esame per i "fee only"

6/30/2018

Da lunedì 2 luglio OCF potrà valutare le istruttorie di iscrizione con esonero dalla prova valutativa. Ma quali sono i requisiti necessari? Li ricorda il protocollo di intesa con la Consob che indica anche numero di clienti e volume d'affari minimo.


L'iter per il completo avvio dell'operatività dell'Albo Unico dei consulenti finanziari procede come previsto. All'appello manca solo l'ultima delibera firmata Consob che dovrebbe sancire il passaggio di consegne definitivo di tutte le funzioni di tenuta e vigilanza dell'Albo all'OCF guidato da Carla Rabitti Bedogni. Intanto, però, molti consulenti finanziari autonomi e diverse società di consulenza finanziaria possono tirare un sospiro di sollievo perché la delibera n. 20503, diffusa il 28 giugno con un comunicato congiunto Consob-OCF, apre le porte alle istruttorie per l'iscrizione all'albo unico con esonero della prova valutativa dei "fee only" e delle scf.

 

Un passaggio importante che pone fine ad un limbo partito nel novembre 2007 e che sembrava non avere più fine: a partire da lunedì 2 luglio OCF potrà finalmente accertare il possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle società richiedenti e dei consulenti finanziari autonomi ovvero verificare che, come stabilito dal DM 206/2008, abbiano "svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio", oppure abbiano "ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti". Ma non basta.

 

Per ottenere il via libera all'iscrizione all'Albo Unico con esonero della prova valutativa l'OCF, come indicato nel "Protocollo d'Intesa" diffuso il 28 giugno 2018, "tiene conto del volume d'affari che, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, non continuativi, si riferisca ad una attività svolta in favore di almeno n. 2 clienti per ciascun periodo di attività e almeno pari a: a) per i consulenti persone fisiche, 10.000 euro annualizzati; b) per le società di consulenza, 35.000 euro annualizzati". Il volume di affari e il numero di clienti sono riferiti ai soggetto per conto dei quali hanno operato.

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