Fondi comuni: Consob interviene nei casi di Opa parziale

Il criterio di riparto, spiega la Commissione in risposta a un quesito, va fissato a chiusura dell’offerta
14/01/2014 | Massimo Morici
Il criterio di riparto nelle offerte pubbliche d'acquisto parziali va fissato a chiusura dell'offerta.E' questa l'indicazione data da Consob, come si legge nella consueta newsletter, in risposta al quesito di un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese presentato in vista di un'Opa volontaria parziale avente ad oggetto quote di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso e quotato.



Il quesito, in particolare, riguardava l'applicazione del principio di parità di trattamento tra gli aderenti all'Opa, nel caso in cui le adesioni all'offerta fossero risultate superiori alla quantità di strumenti finanziari oggetto dell'operazione. La definizione dei criteri di riparto a chiusura dell'offerta consente, spiega la Commissione, di assicurare la parità di trattamento: solo in quel momento, infatti, l'offerente può avere una chiara rappresentazione dei titoli complessivamente portati in adesione, del numero degli aderenti e delle quote apportate da ciascuno.



Il fondo ha chiesto alla Consob se fosse preferibile applicare: il criterio del riparto secondo il metodo del "pro-rata"; un secondo criterio di riparto che prevede in sequenza l'acquisto di una quota da ciascun aderente, l'applicazione del criterio di riparto "pro-rata", nel caso di residuo di quote portate in adesione ulteriori, e l'allocazione tramite sorteggio delle residue quote, derivanti dall'aggregazione figurativa delle frazioni; un terzo criterio (in realtà una declinazione del secondo), che prevede, laddove non sia possibile effettuare il ritiro di una quota da ciascun aderente, che l'offerente attivi da subito il meccanismo oggettivo e imparziale del sorteggio.

A riguardo, la Commissione ha spiegato che i suddetti criteri di riparto "possono essere utilizzati a determinate condizioni e secondo un preciso ordine di priorità al fine di preservare il principio di parità di trattamento di cui agli artt. 103 del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf) e 42 del regolamento emittenti". Ciò per assicurare a tutti gli aderenti il diritto di uscita dall'investimento, "viste le peculiarità insite nello strumento finanziario oggetto d'offerta". 

In ogni caso, conclude la Consob, spetta all'offerente: descrivere nel documento d'offerta più criteri, rinviandone la scelta al momento di chiusura dell'offerta; esplicitare le priorità in termini di scelta del criterio descritto nel documento, a seconda dello scenario verificatosi; dichiarare quale criterio sarà adottato dall'offerente per procedere agli effettivi acquisti.

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