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SIM: la MiFID fa crollare le iscrizioni all'albo

5/6/2014 | Massimo Morici

Le società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in sette anni sono passate da 850 a 723. Consob: il processo innescato dall'introduzione della direttiva e dalla crisi finanziaria ha portato a concentrare due terzi della clientela in soli 10 gruppi bancari


Crolla il numero degli intermediari e delle SIM autorizzate dalla Consob alla prestazione di servizi di investimento. In sette anni il calo delle iscrizioni è a doppia cifra (-15%): dalle 850 del 2007 (anno pre - crisi) si è passati alle 723 del 2013 (erano 744 nel 2012). La contrazione del numero di soggetti autorizzati, si legge nella Relazione annuale 2013 della Consob, ha riguardato in particolare nel biennio 2012 - 2013 sia le banche (passate da 643 a 629) sia le SIM (da 101 a 94). Considerando il servizio di consulenza, delle 108 SIM autorizzate nel 2007 (pari al 100%) si è passati a 84 società nel 2013 (79% del totale), mentre le banche sono passate da 723 del 2007 (pari al 97% autorizzate) a 602 nel 2013 (95%).

Cosa si celi dietro questo trend, lo spiegano gli esperti della Commissione: "Il dato - si legge nella relazione - conferma una tendenza già in atto dal 2007 che riflette, presumibilmente, un processo di concentrazione innescato sia dall’entrata in vigore della MiFID sia dalla crisi finanziaria", tanto che a fine 2013 il livello di concentrazione nel settore della prestazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari bancari risulta elevato, con il 30% della clientela complessiva riferibile a tre banche (il 50% a dieci istituti).

Con riferimento ai gruppi bancari, oltre i due terzi della clientela è riferibile a 10 gruppi. Fenomeni di riorganizzazione, sottolinea la Consob, hanno interessato anche l'attività di intermediazione mobiliare riferibili alle SIM, il cui numero ha continuato a contrarsi anche nel 2013. Nel corso dell’anno, infatti, le cancellazioni dall’albo delle SIM sono state 8 (a fronte di sole 3 iscrizioni), conseguenti a uscite volontarie dal mercato, ad acquisizione da parte di altri intermediari e solo in due casi, a provvedimenti del ministero dell'Economia di revoca dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento e di sottoesposizione a liquidazione coatta amministrativa ai sense dell’art 57 del TUF.

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