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Risoluzione extragiudiziale controversie: le proposte di Federpromm

2/8/2016

Marucci: "La scelta dei membri del collegio deve essere estesa ad altri organismi di rappresentanza e non alla sola Consob"


Un presidente nominato dalla Consob e tre membri scelti rispettivamente dall’organismo di rappresentanza di avvocati e notai, dalle associazioni degli intermediari e dai consumatori per il collegio di risoluzione extragiudiziale delle controversie. A proporlo è Federpromm (UilTuCS) assieme allo studio Legale Mastracci che hanno risposto alla consultazione della Consob in merito al nuovo sistema di risoluzione.

In dettaglio, Federpromm propone di estendere ad altri organismi la facoltà di nomiate i membri del collegio, prevista nella riforma per la sola Consob. La designazione dei membri del collegio, scrivono, diventerebbe un "esercizio di mera discrezionalità" della Commisione: gli stessi saranno scelti "tra persone di specifica e comprovata esperienza", senza la possibilità di scelta da parte degli esponenti dell’avvocatura e del notariato". Per queste ragioni, secondo la federazione guidata dal segretario generale Manlio Marucci (nella foto), "sarebbe opportuno porre su un piano paritario tutti gli organismi di rappresentanza delle categorie ammesse a ricoprire l’incarico di membro del collegio decisionale".

Fedepromm e Mastracci non condividono, inoltre, la scelta di sottoporre i membri del collegio ad un codice deontologico deliberato dalla Consob, in quanto si sovrapporrebbero le norme deontologiche professionali a quelle dettate dalla Commissione, e chiedono di elaborare un codice deontologico di concerto con le categorie professionali di apparenza dei membri del collegio.

Stante l’obbligatorietà di adesione da parte degli intermediari e l’applicazione di sanzioni in caso di mancata adesione, si legge nella risposta alla consultazione, "sarebbe opprotuno precisare espressamente nel testo normativo tanto l’obbligatorietà quanto la sanzione che dovrà applicarsi in caso di mancata adesione, essendo entrante omesse nel regolamento". In merito all’avvio e svolgimento del procedimento, infine, Federpromm ritiene di dover formulare delle eccezioni nel rispetto della normativa ordina-ria e del principio della celerità e ragionevole durata della lite.

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