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Strumenti di debito complessi: l'Italia si adegua all’Europa

4/18/2016

Gli intermediari dovranno rispettare le linee guida dell'Esma a partire dalla data di applicazione della MiFID II. Ristretto il numero di strumenti sottoposti al regime di execution only


Gli intermediari dovranno rispettare le linee guida dell'Esma in tema di complessità dei titoli di debito e dei depositi strutturati a partire dalla data di applicazione della MiFID II, posticipata a gennaio 2018. Consob ha comunicato la scorsa settimana all’autorità di vigilanza dei mercati finanziari europei (Esma) la propria intenzione di conformarsi ai nuovi orientamenti emanati il 26 novembre scorso dall’autorità europea e contenenti le linee di indirizzo in tema di complessità dei titoli di debito e dei depositi strutturati ai fini della disciplina dell’execution only.

Lo scorso 12 aprile al Commissione ha chiarito che gli orientamenti Esma "saranno introdotti nel nostro ordinamento nell’ambito delle disposizioni previste dalla direttiva 2014/765/Ue (Mifid II) e delle misure di attuazione relative. Gli intermediari sottoposti alla vigilanza Consob saranno tenuti a rispettarli a partire dalla data di applicazione della stessa Mifid II". In particolare, la Mifid II, al fine di innalzare la tutela degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento, restringe ulteriormente la categoria degli strumenti finanziari "non complessi" sottoposti al regime di execution only, grazie al quale oggi è consentito, a determinate condizioni, di disapplicare gli obblighi di assunzione di informazioni dai clienti e di connessa valutazione di appropriatezza delle transazioni.

Questo nell’ambito dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini dei clienti. La disciplina di prossima attuazione esclude dal perimetro degli strumenti ad essa assoggettabili le obbligazioni, le altre forme di debito cartolarizzato e gli strumenti del mercato monetario "che incorporano una struttura tale da rendere difficile per il cliente la comprensione del rischio connesso all’operazione" si legge nell'avviso della Consob.

Continuano a essere considerate complesse anche le obbligazioni, le altre forme di debito cartolarizzato e gli strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato. Quanto ai depositi strutturati, è prevista l’esclusione dal regime in questione di quelli considerati "complessi, "in quanto aventi una struttura tale da rendere difficile per il cliente la comprensione del rischio del rendimento" e cioè "il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza".

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