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3/27/2019
In caso di hard Brexit gli intermediari britannici presenti in Italia dovranno in coincidenza dell'uscita del Regno Unito dalla Ue cessare la propria attività nel nostro Paese. Lo stesso vale in senso inverso anche per le imprese italiane presenti nel Regno Unito. È quanto scrive la Consob in una comunicazione che specifica gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22, adottato dal governo in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo (il cosiddetto "no deal").
La Commissione ricorda, infatti, che la hard Brexit "fa immediatamente venire meno i benefici del passaporto europeo, grazie al quale gli intermediari dei Paesi membri della Ue sono abilitati ad operare in tutto il territorio comunitario". "Gli operatori di entrambi i Paesi - prosegue la nota della Consob - possono, però, nei casi previsti dal decreto, proseguire la propria attività, usufruendo del regime transitorio per diciotto mesi dalla data di recesso, previa notifica alle Autorità nazionali competenti. Le imprese che cesseranno l'attività sono tenute, invece, a darne comunicazione alla propria clientela, retail e professionale, secondo modalità differenziate in base al tipo di cliente".
Consob specifica che le informazioni devono essere chiare e comprensibili, "tali da rappresentare compiutamente tutti gli effetti della Brexit sulla clientela anche ai fini di un'eventuale chiusura dei rapporti in essere", e che "tutti gli intermediari britannici devono comunicare alla Consob specifiche informazioni sui rapporti in essere con i clienti italiani alla data del recesso, entro i 15 giorni successivi a tale ultima data".
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