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Remunerazioni-SGR, arriva la rivoluzione UCITS V

7/9/2016

Estate calda per l'industria del risparmio gestito. E non solo a causa del post-Brexit. Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato un documento in consultazione che cambia le regole di retribuzione del personale "più rilevante".


Mentre la maggior parte delle attenzioni sono rivolte all'arrivo, nel 2018, della MiFID 2, c'è un'altra direttiva europea che viene gradualmente recepita, seppure con ritardo (visto che i tempi di adeguamento da parte dei singoli paesi sono scaduti lo scorso 18 marzo), e che impatterà sul futuro sviluppo dell'industria del risparmio gestito. Stiamo parlando della UCITS V che prevede importanti novità per gli operatori. Tra queste spiccano le nuove regole in tema di politica retributiva dell'alta dirigenza delle società di gestione del risparmio e delle figure considerate rilevanti per le SGR. 

 

Un tema delicato, quest'ultimo, sul quale è stato alzato un velo proprio questa settimana con la pubblicazione del documento per la consultazione firmato da Banca d'Italia e Consob e relativo, appunto, al "Recepimento della direttiva 2014/91/UE (UCITS V) in materia di politiche remunerazione". Il documento, che sarà in consultazione fino al 5 settembre 2016, indica chiaramente la strada da seguire in tema retribuzione identificando le caratteristiche "del personale più rilevante", le caratteristiche della componente fissa e variabile della remunerazione prevista per queste figure, il rapporto tra queste componenti, gli obblighi informativi e i tempi per l'entrata in vigore delle nuove regole. E, seppure i più attenti nel settore erano pronti ad affrontare l'arrivo di questo regolamento, non mancheranno i dibattiti intorno ad alcune decisioni prese da Consob e Banca d'Italia. Lasciando ad associazioni di categoria, studi legali, sgr e diretti interessati l'arduo compito di inviare le proprie osservazioni alle autorità di vigilanza vediamo le principali novità proposte nel documento in consultazione. 

 

La prima riguarda l'identificazione del "personale più rilevante". Rientrano in questa categoria, secondo Consob e Bankitalia: i membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non; il direttore generale e i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing) o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; il personale delle funzioni aziendali di controllo; altri soggetti che, individualmente o collettivamente (es. tavoli operativi per la gestione di portafogli), assumono rischi in modo significativo per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti (“altri risk takers”); qualsiasi soggetto la cui remunerazione totale si collochi nella medesima fascia retributiva delle categorie precedenti. 

 

Ma quali sono le società di gestione che dovranno "obbligatoriamente" applicare le regole previste dalla UCITS V in tema di remunerazione del personale rilevante? La risposta indicata da Consob e Banca d'Italia si basa su un criterio puramente quantitativo e non lascia troppo spazio a interpretazioni: "Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro (praticamente il 60% delle SGR iscritte ad Assogestioni, ndr). Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni individuali" si legge nel documento che chiarisce, inoltre, che "al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche, i gestori svolgono un’accurata valutazione; le scelte che ne discendono sono opportunamente motivate e formalizzate".

 

Il regolamento proposto, infatti, lascia alle società un margine di manovra indicando il principio che il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sia "opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche del gestore e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il “personale più rilevante”". A riguardo le autorità di vigilanza specificano che la parte fissa "è sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti. I gestori fissano ex-ante limiti all’incidenza della parte variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell’assemblea e dell’organo di controllo".

 

In presenza di una maggiore incidenza della parte variabile su quella fissa, "vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.2". Paragrafo che specifica, tra le altre cose, le modalità di calcolo della quota variabile ponendo paletti rigidi sugli indicatori di performance (che devono considerare, ad esempio, un orizzonte temporale preferibilmente pluriennale) e imponendo l'introduzione, nella componente variabile, anche di quote o azioni degli OICVM o dei FIA gestiti dalla SGR. Quote o azioni, che in determinate condizioni, possono/devono arrivare a coprire anche il 50% della componente "variabile" della remunerazione. 

 

Due svolte importanti nelle politiche di remunerazione delle SGR che dovranno, con molta probabilità, rivedere anche le logiche di remunerazione dei sales dal momento che, secondo quanto si legge nel documento in consultazione, "i sistemi di incentivazione del personale e in particolare delle reti, interne ed esterne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina applicabili".

 

Queste sono solo alcune delle importanti novità previste dalla UCITS V in tema remunerazione che, passata la consultazione, si applicheranno a tutte le SGR a partire dal 1° gennaio 2017. Si preannuncia un'estate calda per l'industria del risparmio gestito. E non solo a causa del dopo-Brexit. 

 

 

Di seguito il documento integrale messo in consultazione da Consob e Banca d'Italia:

 

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