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Brexit, aumentano i rischi per clienti e intermediari

10/28/2019

Le autorità di vigilanza si muovono senza sosta prendendo le giuste contromisure in vista di un possibile “no deal”. Rientrano in questa logica gli ultimi due richiami firmati Consob e Banca d’Italia.


La vicenda “Brexit” è ancora in stallo. Ma le autorità di vigilanza si muovono senza sosta prendendo le giuste contromisure in vista di un possibile “no deal”. Rientrano in questa logica gli ultimi due richiami firmati rispettivamente Consob e Banca d’Italia. La commissione di vigilanza guidata da Paolo Savona ha “richiamato l’attenzione” degli intermediari che prestano servizi di investimento a procedere con tempestività, qualora non vi abbiano già provveduto, a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit. “In tale ambito” scrive la Consob, “essi dovranno, tra l’altro, comunicare alla clientela l’adesione a un Sistema di indennizzo italiano ovvero la copertura in continuità da parte dell’attuale Sistema, anche alla luce dei termini del recesso del Regno Unito dall’Unione”.

Non solo. Gli intermediari che prestano servizi di investimento possono usufruire del regime transitorio, continuando a svolgere in Italia i medesimi servizi, “previa notifica alle Autorità competenti. L’operatività oltre il periodo transitorio (periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) è invece subordinata alla presentazione di un’apposita istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data di recesso”.

“In assenza delle prescritte notifiche – da trasmettere entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso” specifica ancora la Commissione di Vigilanza “le imprese di investimento del Regno Unito non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia dopo la data di recesso”.

Stessi toni e stesse “rigidità” nel richiamo firmato Banca d’Italia che ricorda agli intermediari britannici che offrono servizi in Italia - mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi ovvero attraverso agenti o soggetti convenzionati - “gli obblighi di comunicazione alla clientela previsti dal Decreto Legge n. 22/2019, inclusa l’informativa che le banche devono rendere ai depositanti sul regime di protezione dei loro risparmi”.

In particolare, le banche dovranno comunicare tempestivamente ai risparmiatori l’adesione a un sistema di garanzia dei depositi italiano ovvero la copertura da parte del sistema di garanzia britannico, non appena saranno chiari i termini del recesso del Regno Unito dall’Unione. Con riferimento alla tutela degli investitori, Banca d’Italia invita, invece, a consultare il sito della Consob.

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