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MiFID II, stretta di Consob sulla rendicontazione

2/24/2020

L'authority ha avviato una consultazione con il mercato il cui testo è disponibile sul sito e che terminerà il prossimo 7 marzo per tutelare gli investitori


La Consob avvia una consultazione con il mercato finanziario sulla trasparenza dei costi dei servizi d’investimento. L'autorità si prepara in vista di una “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori”. La consultazione, il cui testo è disponibile sul sito della Consob, terminerà il 7 marzo 2020.

La disciplina dell’informativa alla clientela sui costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi d’investimento e accessori rappresenta una delle aree di maggiore innovazione e impatto operativo di MiFID II, la seconda versione della direttiva europea in materia di prestazione dei servizi d’investimento. L’obiettivo di Consob è quello di formulare delle raccomandazioni con riferimento all’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri sostenuti dalla clientela così da allineare le modalità di adempimento degli intermediari alle prescrizioni in materia tutelando così gli investitori. 

 

Consultando il documento si legge che la rendicontazione su costi e oneri dovrebbe essere resa scegliendo tra due modalità: con un documento stand alone, che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti (quali il rendiconto periodico di gestione o quello sugli strumenti finanziari), dai quali deve restare fisicamente distinto. Oppure all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna evidenziazione grafica e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali.

 

L'obiettivo è quello di arrivare a una pronta individuazione, all’interno dei documenti trasmessi, della disclosure su costi e oneri, in tutti gli elementi considerati rilevanti dal legislatore. Di comprendere il significato delle voci esposte e ancora di valutare l’effettiva incidenza delle voci considerate, di riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica con quelle presenti nell’informativa aggregata e infine di comparere i documenti ricevuti da diversi intermediari.

 

Un altro punto fondamentale è quello relativo alle tempistiche. Secondo il documento Consob infatti gli intermediari dovrebbero trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per consentire ai clienti di apprezzare i costi e il relativo impatto sui rendimenti in data il più possibile prossima alle determinazioni assunte sul patrimonio investito. In caso di rendicontazioni infrannuali, l’invio dovrebbe essere effettuato entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento (es. in caso di rendicontazioni trimestrali quella relativa al primo trimestre sarà inviata entro giugno successivo, in caso di comunicazioni mensili quella relativa a gennaio sarà inviata entro febbraio).

L’intermediario, laddove fornisca, oltre alla rendicontazione annuale su costi e oneri anche una rendicontazione infrannuale, dovrebbe chiarire al cliente che l’importo annuale potrebbe non coincidere, nei valori assoluti e/o in quelli percentuali, con la sommatoria degli importi esposti negli intervalli intermedi, dando sinteticamente conto delle relative ragioni.

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