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9/19/2014
Ricordiamo che secondo il Testo unico bancario, all’articolo 70, l’amministrazione straordinaria può durare un anno dalla data di emanazione del decreto e solo in casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi. La Banca d'Italia, inoltre, può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura.
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