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Al via i rimborsi per chi acquistò titoli di banche in default

9/6/2019 | Redazione Advisor

La domanda andrà inviata per via telematica entro 180 giorni a partire dal 22 agosto


In arrivo una buona notizia per gli investitori retail che avevano investito in azioni o obbligazioni subordinate, emesse da quelle banche poi finite in default. Dopo mesi di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno il decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019, che stabilisce le modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). Sono stati stanziati in favore del FIR 525 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2021. Il provvedimento regola le modalità di erogazione degli indennizzi a favore dei 300 mila piccoli investitori rimasti danneggiati dai crack delle banche, finite in risoluzione o in liquidazione coatta, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018. Tra queste, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nonché le loro controllate.

Riceveranno il “ristoro” automatico esclusivamente le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35.000 euro nel 2018, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni. Per tutti gli altri che non rientrano in queste categorie, è, invece, previsto un rimborso semi-automatico. Per accedervi, il risparmiatore dovrà registrarsi sul portale online fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare lì la domanda, allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF.

Non sono, invece, da considerarsi risparmiatori, quindi non hanno diritto al rimborso, i soggetti come gli istituti di credito, che esercitano l’attività d’intermediazione finanziaria, come pure le loro controparti qualificate. "Finalmente sembra che la lunga attesa per centinaia di migliaia di consumatori traditi stia volgendo al termine" ha commentato l’avvocato Giovanni Franchi, esperto di diritto dei consumatori e Presidente della sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Konsumer. "L'indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto".

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