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"MiFID II: facciamo chiarezza sulla consulenza indipendente"

10/10/2017 | Massimo Scolari*

Il presidente di Ascosim puntualizza: "La definizione di advisory su base indipendente e il servizio offerto dai fee only sono la stessa cosa"


La pubblicazione del documento di consultazione della Consob in tema di consulenti finanziari e le relative risposte fornite dagli operatori hanno sollevato una discussione in merito alla definizione di consulenza su base indipendente, così come delineata nella direttiva MiFID II e del servizio di consulenza che verrà prestato dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria, una volta regolarmente iscritte nell’albo unico dei consulenti.

Al fine di fornire un contributo alla discussione è utile richiamare la fonte normativa da cui deriva la possibilità per ogni Stato Membro di autorizzare persone (fisiche e giuridiche) alla prestazione del servizio di consulenza pur non essendo imprese di investimento soggette alla direttiva. Si tratta dell’art. 3 della direttiva che appunto disciplina le esenzioni facoltative e che tuttavia sottopone l’autorizzazione ad una normativa nazionale che preveda requisiti “almeno analoghi” a quelli della direttiva stessa.

Si noti che l’equivalenza dei requisiti normativi non riguarda tutte le disposizioni della MiFID2 ma alcuni articoli ben definiti. In particolare le regole devono essere “almeno analoghe” in tema di autorizzazione da parte delle autorità competenti, registro dei soggetti autorizzati, revoca dell’ autorizzazione, obblighi in materia di vigilanza e gestione dei conflitti di interesse. Per quanto attiene alle regole di condotta, l’art. 3 indica tra i requisiti “almeno analoghi” le informazioni di marketing, le informazioni da fornire al cliente sull’attività del consulente, le informazioni sulla tipologia del servizio di consulenza, sugli strumenti finanziari e sui costi ed oneri, le caratteristiche della consulenza su base indipendente e la policy delle remunerazioni. Inoltre tra le regole di condotta le norme nazionali devono prevedere anche la raccolta delle informazioni sul cliente, il contratto e la rendicontazione del servizio.

L’esplicita indicazione degli articoli della direttiva che disciplinano la consulenza su base indipendente (art. 24.4 e 24.7) tra i requisiti “almeno analoghi” che le norme nazionali devono rispettare porta alla conclusione che la consulenza su base indipendente, così come disegnata da MiFID II, e la consulenza che sarà fornita dai soggetti indipendenti sono sostanzialmente lo stesso servizio, sottoposto a requisiti e a regole di condotta omogenee.

*presidente di Ascosim

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