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SIM, per la prudenza simili alle banche

2/28/2011 | redazione

Le ultime disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le SIM emanate da Bankitalia che si applicheranno a partire dal 31 marzo 2011 prevedono...


 

SIM sempre più vicine alle Banche. Le ultime disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le SIM emanate da Bankitalia che si applicheranno a partire dal 31 marzo 2011 prevedono l'obbligo per le SIM di dotarsi di un sistema di gestione del rischio di liquidità mediante rinvio alla disciplina dettata per le banche e da applicarsi secondo criteri di proporzionalità.
 
Nel dettaglio la nuova disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità connessi all'inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una SIM è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. A questo fine sono previsti dei limiti prudenziale all'ammontare delle esposizioni assunte nei confronti di una controparte per limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di inadempimento. 
 
La disciplina, così come riporta il documento di Bankitalia, prevede che i rischi nei confronti dei singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora i clienti stessi sussistono connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di funding di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; si effettuino investimento indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la SIM sia ai rischi propri dello schema sia a quelli degli asset oggetto dell'investimento. 
 
Naturalmente il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. 
 
Entrando nel dettaglio delle limitazioni del rischio emerge che essa va contenuta entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza. In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o impresa di investimento la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purché siano rispettate determinate condizioni. Anche i limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza; qualora il superamento sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza; qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza. 

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