Tempo di lettura: 3min

Federpromm, quante criticità sul tema provvigioni

5/8/2018 | Redazione Advisor

L'associazione risponde alla consultazione della Banca d'Italia invitando a non perdere di vista la natura di agenti e cf. Entrando nel dettaglio ritiene che...


"Si ritiene in linea generale di condividere i criteri delle linee guida adottati da codesta Autorità, soprattutto nel determinare un “rapporto” di proporzionalità rispondente alle finalità di rendere compatibile e trasparente il trattamento economico sia del personale bancario dipendente dal sistema bancario che delle reti esterne ad esso collegato con prevalente rapporto di lavoro a carattere agenziale (variabile) evidenziandone comunque una elasticità che lascia – come si spera – alla negoziazione delle parti in causa la “declaratoria” delle funzioni e del corrispondente trattamento economico, cd “ricorrente” e “non ricorrente"". 

 

Con queste parole Federpromm ha sintetizzato la sua posizione in merito al documento “Revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” posto in consultazione dalla Banca d'Italia. 

 

Entrando nel merito della posizione firmata da Federpromm qui si segnala l'invito a non dimenticare che "il rapporto tra le figure degli agenti finanziari, collaboratori e consulenti finanziari che hanno un rapporto di lavoro con gli intermediari – soprattutto per le reti distributive esterne - si basa “quasi esclusivamente” con un mandato di “agenzia” (il 67% dei cf iscritti all’albo - fonte: Assoreti - e quasi il 95% degli agenti finanziari iscritti all’OAM) ed è difficile stabilirne i confini con gli agenti e consulenti finanziari che hanno gli inquadramenti come lavoro subordinato o addirittura come lavoro misto (cfr. esperienza recente adottata da Intesta Sanpaolo nel protocollo d’intesa raggiunto con i sindacati del settore nel febbraio 2017)".

Non solo, continua Federpromm, "la disciplina prevalente dell’agente (taig agent) è assimilabile all’agente di commercio (AEC di settore con riferimento al Codice civile –artt.1472 e sgg)" e, secondo l'associazione "è stato completamente ignorato – nonostante da noi sollecitato più volte e in diverse circostanze alle controparti datoriali - un accordo nazionale di settore di tutto il comparto dell’intermediazione finanziaria che fosse punto di raccordo e di equilibrio per le delicate questioni connesse al ruolo e funzioni svolte da tali figure professionali".

 

Federpromm si esprime in maniera esplicita anche in merito alle provvigioni che "sono il riconoscimento formale del rapporto di lavoro agenziale, sia per gli Af che per i Cf, costituiscono elemento di remunerazione prevalente, concorrono a formare reddito d’impresa e sono legate prevalentemente alle politiche commerciali e di budget delle reti distributive e molto spesso “confliggono” con la natura degli interessi portati avanti dalle politiche di mantenimento e controllo del rischio sotteso all’esercizio dell’attività bancaria. Necessita pertanto costruire variabili significative che evidenzino una “stretta correlazione” tra i modelli di incentivi applicati dalle reti e i bonus promessi ai dipendenti e agli esponenti aziendali che siano coerenti con gli obiettivi di compliance e di rispetto della normativa".

 

Altro elemento di criticità, secondo l'associazione, "è il criterio con cui sono definite le forme di retribuzione incentivanti riconducibili alla parte variabile quali le stock option legate ai risultati aziendali e alle overrieders riconosciute agli area manager o figure di coordinamento degli agenti e dei consulenti finanziari nella struttura di rete, che a volte sono sproporzionate rispetto alla funzione ricoperta (cc.dd. risk takers). Inoltre va segnalato come l’ impostazione metodologica adottata nel documento posto in consultazione alle figure professionali di cui sopra che operano con “contratto di agenzia”, possa aprire dei “contenziosi” di lavoro proprio perché il corrispettivo naturale dell’attività tipica dell’agente è quello di non “comprimere” la sua funzione svolta nell’interesse della sua attività libero-professionale (reddito d’impresa) e delle stesse politiche commerciali degli intermediari".

 

 

Infine, Federpromm, invita a prestare attenzione, in applicazione alla MiFID II, "sia da parte degli intermediari che degli stessi dipendenti, agenti e consulenti finanziari alla attività di consulenza espletata nei confronti della clientela “sia su base indipendente che su base non indipendente” e che il livello di prestazione offerto per i costi sostenuti sia compatibile nel “cassetto” dei criteri di valutazione che vanno a definire i parametri della remunerazione fissa- ricorrente o variabile-non ricorrente".

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?