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Autonomi e plurimandatari

8/11/2018 | Luigi Gaffuri

L’art. 30 bis del TUF prevede che i consulenti finanziari e autonomi e le società di consulenza finanziaria possano promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio o dalla sede legale.


L’art. 30 bis del TUF prevede che i consulenti finanziari e autonomi e le società di consulenza finanziaria possano promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio o dalla sede legale. La norma consente ai consulenti indipendenti sia di promuovere la sottoscrizione del contratto, o della proposta contrattuale presso il domicilio del cliente, sia di fornire raccomandazioni presso tale domicilio.

 

E’ dubbio se nello svolgimento del servizio di consulenza il consulente finanziario autonomo debba agire personalmente o possa avvalersi di altri consulenti finanziari autonomi. A questo riguardo la Consob - a conclusione della consultazione pubblica relativa alle disposizioni del Regolamenti Intermediari dedicate alla consulenza indipendente - ha rilevato che non può escludersi tale possibilità in quanto la normativa primaria non prevede un’incompatibilità nella prestazione della consulenza da parte di un consulente per conto di altro consulente finanziario autonomo.

 

L’art. 30 bis del TUF dispone che le società di consulenza finanziaria possono ricorrere all’offerta della consulenza “fuori sede” soltanto avvalendosi di consulenti finanziari autonomi, restando così esclusa ogni possibilità di ricorrere alla collaborazione di soggetti non qualificati. In assenza di un espressa previsione normativa, si ritiene che il consulente possa operare per conto della società, oltre che come dipendente, agente, mandatario anche sulla base di un rapporto di collaborazione in veste di lavoratore autonomo.

 

Non è inoltre contemplato un limite di “mono rapporto” in quanto la normativa non impone al consulente finanziario autonomo di operare per conto di una sola società di consulenza finanziaria. Anche su questo aspetto la Consob, in risposta alle osservazioni rappresentate nella consultazione, ha rilevato che non essendo contemplato un divieto in tal senso, non può ritenersi incompatibile lo svolgimento della consulenza da parte di un consulente finanziario autonomo per conto una pluralità di società; per la stessa ragione non è incompatibile la prestazione della consulenza, contemporaneamente in proprio e per conto di una società.

 

Ai sensi dell’art. 18 ter, comma 3 ter, le società di consulenza finanziaria sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono nell’esercizio dell’attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale; si tratta di una norma che replica la disciplina della responsabilità oggettiva prevista per gli intermediari finanziari in relazione all’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

 

Lascia perplessi il riconoscimento del diritto di recesso ai clienti retail, nel caso di sottoscrizione del contratto di consulenza in luogo diverso del domicilio e della sede legale. Va in proposito osservato che l’art. 30, comma 6 del TUF, dal quale è mutuato il comma 2 dell’art. 30 bis, prevede tale diritto per l’offerta fuori sede limitatamente ai contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari, di gestione di portafogli e, a decorrere dal 1° settembre 2013, ai contratti di negoziazione in conto proprio e quindi con riferimento a servizi di investimento che, se eseguiti nei sette giorni successivi alla sottoscrizione, prima di un eventuale “ripensamento” del cliente, possono determinare conseguenze negative sul patrimonio del cliente.

 

La sospensione dell’efficacia del contratto di consulenza appare una tutela ingiustificata considerato che il cliente non è tenuto a dar seguito alle raccomandazioni ricevute; il contratto può pertanto essere eseguito dal consulente senza generare direttamente alcuna perdita effettiva sugli investimenti, investimenti che il cliente potrà concretamente effettuare solo avvalendosi dei servizi di investimento prestati dagli intermediari finanziari.

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