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Quattro scenari per rivalutare i costi delle partecipazioni

6/15/2020 | Tomaso de Simone e Richard Talon*

Attenzione alla prima scadenza utile: il 30 giugno 2020. Fondamentale l’origine della partecipazione: acquisizione, donazione, successione.


L’art. 137 del decreto Rilancio non modifica nulla rispetto al meccanismo e all’aliquota proposti dalla legge di bilancio 2020, ma concede ai contribuenti la possibilità di rivalutare i beni posseduti alla data del 1° luglio, procedendo con la perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2020.

Il calcolo della convenienza della rivalutazione per partecipazione acquisita per compravendita, donazione o successione non può prescindere da una preventiva ed attenta analisi della sua convenienza per il caso specifico. Giova ricordare a tal proposito che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento (11%) si applica sull’intero valore di perizia, mentre in regime ordinario l’imposta sostitutiva (26%) si applica solo sulla plusvalenza realizzata, ovvero sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al possessore della partecipazione. Se sul primo (corrispettivo percepito) non paiono sorgere dubbi circa la corretta quantificazione, alcune riflessioni si rendono necessarie invece sul secondo (costo fiscalmente riconosciuto). 

Nel seguito entreremo nel dettaglio del costo riconosciuto in caso di possesso di partecipazione tramite acquisto, donazione o successione. Tuttavia, volendo generalizzare il concetto e applicando una mera formula matematica, si può trovare che si ha convenienza nella rivalutazione quando il costo fiscalmente riconosciuto risulti inferiore al 57,7% del valore della partecipazione risultante dalla perizia, assumendo che tale ultimo valore coincida anche con il prezzo di vendita.

 

1. Partecipazione detenuta a seguito di acquisizione

Ai sensi dell’art. 68, comma 6, Tuir per costo si intende “il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”. 

Trattasi quindi in questo caso di procedere con una ricostruzione analitica delle somme impegnate dal possessore della partecipazione per procedere con l’acquisto, e di aumentare tale valore con eventuali oneri inerenti (imposte indirette, commissioni, spese notarili, bolli ecc…). Inoltre il costo deve essere aumentato in misura corrispondente agli eventuali versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché alla rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società. 

Nel caso di partecipazione acquisita per compravendita quindi, la rivalutazione potrebbe essere tanto più vantaggiosa quanto più la società, dalla data dell’acquisizione, ha visto accrescere il suo valore, per via, per esempio, dell’accumulo di riserve di utili a patrimonio netto.

 

2. Partecipazione ricevuta per donazione

In tale fattispecie, il costo da assumere per determinare la plusvalenza è quello del donante, ovvero il costo fiscalmente riconosciuto esistente in capo a chi dona la partecipazione prima della donazione medesima.

È chiaro come in questo scenario potrebbe essere necessario risalire a un costo assai datato nel tempo, si pensi per esempio al caso in cui il donante abbia costituito la società qualche decennio fa oppure abbia proceduto alla sua acquisizione in tempi remoti e nel frattempo l’abbia portata al successo. Cercando di fare un esempio generico (ma non applicabile tout court a tutti i casi), più occorrerà risalire nel tempo per ritrovare il costo in capo al donante, maggiore potrebbe essere la convenienza alla rivalutazione della partecipazione.

 

3. Partecipazione ricevuta per successione

È questo probabilmente il caso più interessante. Ai sensi del già citato art. 68, comma 6, Tuir si assume come costo “il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione”.

Ecco quindi che nel caso di successione, occorre distinguere tra 2 diversi sotto-scenari:

  • La partecipazione è stata soggetta all’imposta di successione (anche se, per la soglia di esenzione, magari non si è proceduto con il pagamento dell’imposta);
  • La partecipazione non è stata soggetta all’imposta di successione.

Nel primo caso, il costo della partecipazione è rappresentato dal valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Pertanto, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 346 del 1990 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni), in caso di società non quotata, occorre assumere quale costo la quota parte del patrimonio netto contabile rappresentativa della partecipazione ceduta.

Nel secondo caso invece, ovvero se trattasi di partecipazione che ha usufruito della non assoggettabilità all’imposta di successione disciplinata dall’art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, la prassi dell’agenzia delle Entrate prevede che si debba prendere a riferimento il valore normale all’apertura della successione. 

Differenza quindi sostanziale all’interno della stessa casistica della successione: da una parte troviamo a riferimento i valori contabili della società, dall’altra si rende necessaria una perizia per trovare il valore normale della società stessa, che potrebbe far emergere quei plusvalori (o minusvalori) non rinvenibili dalla situazione contabile.

 

 

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*a cura di Tomaso de Simone (Partner, Family Office and Private Client Services Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG) e Richard Talon (Manager, Family Office and Private Client Services Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG)

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