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Dl ristori quater, 4 novità importanti per i consulenti

12/1/2020 | Daniele Riosa

Il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP in scadenza il 30 novembre è prorogato al 10 dicembre


Manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma il D.L. Ristori quater, dopo essere stato approvato dal consiglio dei Ministri, è ormai realtà. Vediamo quali sono le novità più importanti per i consulenti finanziari contenute nella nuova normativa. Il sito anasf.it ne individua quattro:

1. Il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020. Si ricorda che il “D.L. Agosto” aveva precedentemente previsto per i CF, che avevano subito una diminuzione del fatturato del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019, la proroga della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP al 30 aprile 2021.

2. Per i CF che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: ai versamenti delle ritenute alla fonte; ai versamenti relativi all’IVA; ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3. È prorogato al 1° marzo 2021 il termine per effettuare i pagamenti relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle.

4. Relativamente alle rateizzazioni delle cartelle di pagamento la decadenza dal beneficio è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (in precedenza erano 5 rate). Inoltre viene previsto che in caso di richiesta di rateizzazione fino alla data di eventuale rigetto dell’istanza non possono essere: iscritte ipoteche; iscritti fermi amministrativi; iniziate procedure esecutive.

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