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Incentivi non assicurati

4/23/2022 | Carlo Emilio Esini*

Le norme che legittimano la percezione o il pagamento degli incentivi da parte di compagnie e intermediari assicurativi saranno del tutto simili a quelle che da anni disciplinano la legittima percezione e pagamento degli incentivi da parte degli intermediari finanziari.


Come forse saprete da aprile 2022 entra in vigore la norma del Regolamento IVASS 40/2018 che così dispone: “Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:

 

  1. abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
  2. non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente”.

 

In parole povere le norme che legittimano la percezione o il pagamento degli incentivi da parte di compagnie e intermediari assicurativi saranno del tutto simili a quelle che da anni disciplinano la legittima percezione e pagamento degli incentivi da parte degli intermediari finanziari.

Non posso certo illustrare in questa sede tutti i dettagli, al punto che devo dare anche per scontato che chi legge sappia cosa sono i c.d. “incentivi” perché non basterebbero tutte le pagine della rivista; mi limiterò quindi come sempre a dare qualche modesto spunto di riflessione.

A me la disciplina degli incentivi non è mai piaciuta. Limitarsi a qualificarli come legittimi in presenza di alcune condizioni è, infatti, una scelta un po’ ipocrita considerato che, in nessun caso, è previsto che gli incentivi illegittimamente pagati o percepiti ritornino a favore di chi li ha generati ovvero, sempre lui, il cliente.

Per essere più precisi le norme comunitarie e nazionali nulla dicono in merito al destino degli incentivi illegittimi tuttavia mi pare estremamente difficile che un cliente che accetta di pagare delle commissioni di gestione alla società prodotto possa pretendere la restituzione della percentuale girata da quest’ultima ai distributori solo perché il pagamento dell’incentivo è qualificabile come illegittimo. 

Comunque sarà un bel trauma per gli intermediari assicurativi scoprire che devono giustificare la percezione di provvigioni che hanno sempre incassato sino ad oggi senza nessuna formalità.

Soprattutto vorrei capire se ci si è posti il problema della diversa caratura che ha in concreto un intermediario finanziario rispetto all’intermediario assicurativo.

Mi spiego meglio; un conto è la struttura di una SIM o di una banca e un altro la struttura di un’agenzia assicurativa.

Lo sforzo per conformarsi alle nuove disposizioni è infatti notevole e, se non ci pensa la compagnia, i servizi aggiuntivi necessari per “accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa” richiedono investimenti di risorse e, in molti casi, l’assunzione di rischi; penso, ad esempio, alla valutazione periodica di adeguatezza dei prodotti sottoscritti dal cliente prevista dall’art.68-septies del regolamento citato.

Se poi l’agenzia che distribuisce in gran parte prodotti di altri rami deve gestire poche polizze a contenuto finanziario il gioco potrebbe non valere la candela.

Da ultimo segnalo che tra gli intermediari assicurativi rientra anche l’enorme pletora di collaboratori iscritti alla Sezione E del RUI che sono gli addetti all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove opera la loro mandante. Se vogliono incassare la loro piccola parte di management fee dovranno anche loro dimostrare di aver fatto quanto necessario per accrescere la qualità della (loro) attività di distribuzione?

 

*articolo tratto dal numero di aprile di ADVISOR

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