I consulenti finanziari sono soggetti ai quali devono ricorrere le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le banche, nel caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari o di servizi di investimento.
Si tratta di una figura professionale disciplinata per la prima volta dalla l. il 2 Gennaio 1991 n°1 istituita delle SIM. Attualmente la materia è disciplinata dagli art. 30,31 e 32 del d.lgs. del 1998 numero 58 (t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
I consulenti finanziari possono assumere le veste di dipendenti, agenti o mandatari di una SIM o di una Banca e debbono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob. Essi devono essere in possesso di particolari requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministero del Tesoro. I requisiti di professionalità devono essere accertati sulla base di criteri valutativi che tengano conto anche delle precedenti esperienze professionali o in base a esame.
Nei rapporti cn la clientela devono seguire le regole di presentazione e di comportamento stabilite dalla stessa Consob al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori. Essi, unitamente alle società nel cui interesse prestano la propria opera, sono sottoposti a vigilanza da parte della Consob. Le SIM e le banche sono responsabili in solido di eventuali danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari nello svolgimento degli incarichi loro affidati. Tutto quello che c'è da sapere su Consulenti Finanziari e le Reti su Advisor Online.