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Consob, al via la consultazione su competenze e conoscenza

7/24/2020 | Redazione Advisor

L’Authority ha messo in consultazione, fino al 21 settembre, il nuovo regolamento sui requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale delle società di intermediazione.


Stretta di Consob sulla formazione degli intermediari. L’Authority ha messo in consultazione, fino al 21 settembre, il nuovo regolamento sui requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale delle società di intermediazione.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità del documento. Il documento stabilisce che al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse dalle precedenti ma integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate precedentemente e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

 

Sul fronte dell’esperienza invece il regolamento stabilisce che l'esperienza professionale debba essere maturata nel decennio precedente l'inizio dell’attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti. 3. I membri del personale devono possedere un’esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza. 4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se: a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall’1 novembre 2007; b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l’1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L’esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

 

Gli intermediari invece sono tenuti a: assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate; assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza possano operare unicamente sotto supervisione, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni; dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti.

 

Il regolamento, infine, chiarisce poi che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti all’aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza, che dovranno conservare per almeno cinque anni.

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