IL CONSULENTE FINANZIARIO

 

Chi è il consulente finanziario? 


Il consulente finanziario è una figura professionale introdotta in Italia dalla MiFID n.2004/39/Ce. Si occupa di seguire gli andamenti e sviluppi del mercato finanziario. Caratteristica fondamentale che lo distingue dal promotore finanziario è: l’indipendenza.

 

Con il termine Fee-only si intende una consulenza trasparente, svincolata da banche, SIM e compagnie assicurative in cui il professionista analizza le esigenze del cliente, propone i prodotti più adatti e viene remunerato esclusivamente per il servizio prestato. 

 

In Italia, negli ultimi anni, si è registrato un boom di studi associati di consulenza indipendente ed è chiaro che il servizio di consulenza finanziaria (con un contratto e un prezzo formalizzato) incarna a tutti gli effetti un nuovo modo di gestire l'industria del risparmio.

 

 

NORMATIVE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

 

Il quadro normativo in Italia, alla luce della direttiva Mifid è ancora in fase di rielaborazione. 

 

L’istituzionalizzazione della categoria dei consulenti indipendenti risale al 2007 con gli articoli 18 bis e ter del TUF che introducevano l’Albo di categoria. Secondo il regolamento in materia di consulenti finanziari, l'Organismo in breve: 

 

- procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti

 

- rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo

 

- svolge ogni attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo (incluso lo svolgimento delle prove valutative)

 

- aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo

 

- verifica la persistenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo

 

 

PROVA VALUTATIVA

 

La prova valutativa ha cadenza annuale e consiste nel valutare le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario da parte dei candidati.

Le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova sono stabilite e rese pubbliche dall'Organismo che si avvale di Internet per comunicare le informazioni relative alla prova valutativa. 

 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA

 

I compiti dei consulenti finanziari: 

 

 

  • forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni corrette, chiare, e sufficientemente dettagliate

 

  • acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine di consigliare gli strumenti finanziari adatti a quest'ultimi

 

  • palesano il corrispettivo totale dovuto dal cliente in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, comprese tutte le competenze, gli oneri e le spese

 

  • agiscono nell’interesse dei clienti e li informano chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti; 

 

  • osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.

 

 

Le informazioni acquisite dai clienti o potenziali clienti sono riservate e i consulenti finanziari sono tenuti a custodire tali indicazioni  I consulenti finanziari hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. L’attività di consulente finanziario inoltre, è incompatibile con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario, con l’esercizio dell’attività di agente di cambio, con l’esercizio delle attività di intermediazione.

 

 

 

Ad oggi l’iter procedurale non è stato ancora concluso. La questione potrebbe risolversi nel 2014 seppur le molteplici proroghe