Tied Agent o Promotori Finanziari
All’interno della Direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) vi è contemplata la figura del promotore finanziario, denominata TIED AGENT (traducendo nella nostra lingua “agente collegato”).
L’articolo numero 4 c25 indica la figura del Tied Agent: persona fisica o giuridica, che sotto la responsabilità di un'unica impresa di investimento, promuove i servizi e i prodotti finanziari dell’impresa in cui lavora, colloca strumenti finanziari e presta servizio di consulenza presso clienti.
Sul piano giuridico il Tied Agent coincide con la figura professionale del promotore finanziario. Si differenzia dal ruolo di intermediario, in quanto non è responsabile dell’attività che svolge e della politica dei servizi/prodotti offerti ai clienti. Il Tied Agent si inquadra sulla base di un contratto di agenzia, quindi ha un rapporto di tipo stabile, continuativo e professionale proprio come il Promotore Finanziario.
L’articolo numero 23 c.2 prevede che gli Stati Membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di avere degli agenti al loro servizio, mantengano la responsabilità incondizionata e piena per qualsiasi azione o anche omissione compiuta dai propri agenti (promotori finanziari o agenti) quando operano per loro conto.
Gli Stati Membri possono consentire ai Tied Agent e Promotori Finanziari collegati, che operano nel proprio territorio, di amministrare fondi e strumenti di tipo finanziario dei propri clienti per conto e sotto la responsabilità dell’impresa di investimento. Nel caso in cui si tratta di un attività transfrontiera, sempre nel territorio di uno Stato membro, vale lo stesso principio per gli agenti, i Promotori Finanziari possono svolgere il proprio lavoro sotto la responsabilità e sotto lo stesso controllo della propria impresa d’investimento.
Di seguito sono elencati gli elementi che caratterizzano un Tied Agent sono:
- l’iscrizione a un albo pubblico;
- i requisiti di onorabilità;
- I requisiti di professionalità;
- il monomandato (ovvero il divieto di operare per altri intermediari che non sono l’impresa di investimento per conto della quale si opera);
- la responsabilità totale dell’impresa d’investimento per azioni o omissioni compiute da parte dell’agente collegato;
- libertà professionale;
- libertà di concorrenza.
Il legislatore deve prevedere che l’agente collegato all’impresa d’investimento debba essere in possesso di conoscenze generali, di tipo commerciale e professionale adeguate in modo da essere in grado di comunicare in maniera adeguata e precisa tutte le informazioni concernenti il servizio/prodotto proposto al cliente o potenziale cliente.
Gli agenti (Tied Agent o promotori finanziari) collegati ad un impresa d’investimento sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui operano.
Le innovazioni introdotte dalla normativa MiFID sono di rilevante importanza e,in particolare per quanto riguarda la consulenza finanziaria e sono tre:
- il promotore finanziario è un agente monomandatario e non un consulente;
- Per consulenza finanziaria si intende un servizio finanziario specifico, libero da promozione e collocamento;
- La consulenza finanziaria si configura in particolari casi in conflitto di interessi con il collocamento di prodotti finanziari.
Riassumiamo tutto ciò che riguarda la figura professionale del Promotore Finanziario secondo le vari articoli dei Decreti emanati a proposito:
- art.23 Dir 2004/39/CE, il Promototre Finanziario non è un consulente.
- Secondo il TUF art.31 comma 2 : è un Promototre Finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario esercita la sua professione fuori sede. L’attività di Promototre Finanziario si esercita esclusivamente nell’interesse di un singolo soggetto abilitato, che può essere un impresa d’investimento o una banca;
- TUF art. 30 e 31: il promotore è il soggetto abilitato a “promuovere e collocare” fuori sede strumenti e servizi finanziari;
- cfr. CONSOB, delibera 16736 art. 108: Il Promototre Finanziario non è abilitato ad erogare consulenza in autonomia;
- cfr. CONSOB , del 16736 art 108 c. 6: Il Promototre Finanziario, al contrario del consulente finanziario, può essere remunerato solo ed esclusivamente dal proprio intermediario, ma in nessun caso dal proprio cliente;
L’attività caratteristica della figura del Promototre Finanziario è quindi la promozione ed il collocamento di prodotti/servizi finanziari e non la consulenza, cioè il Promototre Finanziario non può formulare “in proprio” raccomandazioni personalizzate specifiche.
Se vuoi avere ulteriori informazioni riguardo il mondo dei Promotori Finanziari ti consigliamo di leggere le nostre guide dedicate alla professione:
Advisor Play

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