Tempo di lettura: 2min

Bankitalia mette il tetto agli incentivi dei consulenti (ex-promotori)

1/2/2014 | Massimo Morici

La remunerazione anche se interamente variabile deve prevedere una componente "fissa" e una "non ricorrente" soggetta a determinati presidi prudenziali. Nel mirino gli stipendi di area manager e super-portafoglisti


Via libera alla rivoluzione delle remunerazioni per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) dettata da Bankitalia che mette nel mirino gli incentivi degli area manager e dei super-portafoglisti. Via Nazionale nei giorni scorsi ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche al provvedimento del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari che recepiscono in larga misura le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (CRD4), approvata il 26 giugno e il cui termine per il recepimento è scaduto il 31 dicembre 2013 (le osservazioni possono essere inviate entro il 12 gennaio).

In particolare, per quanto riguarda i soggetti con un contratto di lavoro autonomo (come i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), private bankers e agenti in attività finanziaria) anche in presenza di una remunerazione interamente variabile occorre distinguere due componenti: una “ricorrente”, che rappresenta la parte più stabile e ordinaria (equiparata a una parte fissa); e una “non ricorrente”, che ha invece una valenza incentivante e soggetta a determinati “presidi prudenziali” che la mandante può applicare anche per la parte ricorrente.

La distinzione tra le due componenti, specifica Via Nazionale, "va determinata ex ante, secondo criteri oggettivi” che devono “tenere conto di indicatori di rischiosità operativa (al fine di promuovere la correttezza dei comportamenti), dei rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla banca e devono inoltre favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela". La determinazione dell’ammontare complessivo della componente incentivante assegnata a tutti i consulenti (ex-promotori) o bankers di una rete "deve tener conto delle condizioni  patrimoniali e di liquidità della banca e del gruppo a cui questa eventualmente appartiene". Ecco perché secondo Bankitalia "devono essere previste condizioni di accesso alla remunerazione non ricorrente che ne impediscono il pagamento in tutto o in parte".

Secondo Via Nazionale, per quanto riguarda le politiche di remunerazione e incentivazione, i gruppi bancari devono prestare una particolare attenzione non solo ai responsabili delle reti commerciali o a coloro che svolgono un’attività manageriale di supervisione e coordinamento di un numero significativo di risorse (normalmente remunerati sulla base dei volumi direttamente riconducibili ai soggetti coordinati), ma anche ai soggetti che – nell’ambito di una rete commerciale – percepiscono remunerazioni pari o superiori a determinati livelli (superiori addirittura agli importi percepiti dal d.g. o dai responsabili apicali) e ai consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) che detengono un portafoglio particolarmente significativo e possono quindi generare rischi rilevanti per l’intermediario. È il caso, quest’ultimo, dell’uscita di asset derivante dal recesso di un grande portafoglista.

PF, CLIENTI E REMUNERAZIONI: SEI ESEMPI DI GOOD PRACTICE

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?