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Fondi alternativi: le regole di Bankitalia per il retail

6/27/2014 | Massimo Morici

Per i FIA aperti vale la disciplina di derivazione UCITS IV che prevede l'obbligo di redigere il KIID e il prospetto per gli OICR non armonizzati


L'Italia completa l’iter per il recepimento della AIFMD che introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (GEFIA) di fondi alternativi (FIA), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell’ambito di applicazione della UCITS IV (2009/65/CE). Banca d'Italia, in merito, ha pubblicato giovedì 26 giugno un documento di consultazione sugli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di competenza di Palazzo Koch e della Consob, che completano il quadro delle disposizioni di recepimento ad eccezione della disciplina in materia di remunerazioni, che sarà oggetto di una successiva consultazione.


Sul fronte della commercializzazione dei FIA agli investitori al dettaglio (retail), si legge nel documento, sono state previste apposite disposizioni volte a disciplinare il caso in cui questi prodotti vengano commercializzati prima nei confronti di investitori istituzionali e solo successivamente l’offerta venga estesa agli investitori retail e il caso in cui i FIA vengano offerti sin dall’inizio a tutte le categorie di potenziali investitori, a prescindere dalla categoria retail o professionale. 
 
Nel disciplinare le possibili combinazioni Bankitalia e Consob hanno tenuto conto sia della nazionalità (italiana o Ue) del gestore che della nazionalità (italiana o Ue) del FIA, partendo dal fatto che la disciplina impartita dalla AIFMD per gli investitori professionali è calibrata sul gestore a prescindere dalla nazionalità del FIA offerto, mentre per la commercializzazione non armonizzata per il retail la stessa direttiva delega agli Stati membri la facoltà di delineare un regime normativo nazionale sui FIA offerti agli investitori al dettaglio nel proprio territorio (a prescindere dalla nazionalità del gestore di fondi alternativi).
 

Per quanto concerne l’informativa da rendere agli investitori retail,  nel caso di sottoscrizione di FIA aperti Bankitalia ha esteso la disciplina vigente - di derivazione UCITS IV - che prevede l’obbligo di redigere il KIID e il prospetto per gli OICR non armonizzati disciplinati dalla direttiva UCITS IV. Diversamente, nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, agli stessi si è ritenuta applicabile la disciplina sul prospetto d’offerta prevista dalla direttiva 2003/71/CE, che dispone su tali strumenti finanziari.

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