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Tax Corner - Scambio di informazioni, attenti ai comportamenti "sospetti"

3/25/2015 | Paolo Ludovici - Ludovici & Partners

L’Italia ha concordato espressamente nella documentazione relativa agli accordi con Liechtenstein, Monaco e Svizzera alcune tipologie di comportamenti che possono giustificare...


Gli accordi per lo scambio di informazioni recentemente stipulati dall’Italia con la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco non contemplano uno scambio automatico di informazioni, ma esclusivamente uno scambio su richiesta delle informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione della normativa tributaria dello Stato richiedente. Essi escludono quindi l’obbligo di dare seguito a richieste generalizzate ed indiscriminate (c.d. “fishing expeditions”) come potrebbe, ad esempio, essere il caso di una richiesta generica avente ad oggetto tutti i correntisti non meglio identificati di un istituto bancario. 

 

In conformità allo standard definito dall’OCSE, sono tuttavia ammesse richieste concernenti gruppi di contribuenti, purché lo Stato richiedente fornisca una descrizione dettagliata del gruppo, dei fatti e delle circostanze che giustificano la richiesta nonché delle ragioni per cui vi è motivo di ritenere che i membri del gruppo abbiano commesso violazioni della normativa dello Stato richiedente. 

 

L’Italia ha concordato espressamente nella documentazione relativa agli accordi con Liechtenstein, Monaco e Svizzera alcune tipologie di comportamenti “sospetti” che possono giustificare tali richieste riguardanti gruppi di contribuenti non individualmente identificati. Tali condotte sono state, in particolare, individuate nella chiusura dei conti presso gli intermediari finanziari, nel sostanziale svuotamento degli stessi oppure nella mancata risposta positiva alla richiesta dell’intermediario finanziario circa la regolarità fiscale delle attività finanziarie depositate. 

 

Tali richieste di gruppo potranno comunque riguardare atti, fatti, eventi e circostanze successivi alla data di firma degli accordi. Esse saranno, inoltre, superate dallo scambio automatico di informazioni che Liechtenstein, Monaco e Svizzera si sono impegnati ad attuare a partire dal 2017 e 2018 sulla base dei modelli e delle procedure definiti dall’OCSE.

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