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Le nuove black list diventano più leggere

6/10/2015 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci

Singapore, Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Costarica sono ora totalmente fuori dalla black list italiana per l’indeducibilità dei costi. Mentre la Svizzera....


Singapore, Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Costarica sono ora totalmente fuori dalla black list italiana per l’indeducibilità dei costi. Un discorso a parte deve essere fatto per la Svizzera che è ancora nella black list per quanto riguarda le società non soggette alle imposte cantonali e municipali, come le holding, le ausiliarie e quelle di “domicilio”.

 

Queste sono le principali novità dei due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale che riscrivono le due black list (D.M. 23 gennaio 2002 e D.M. 21 novembre 2001) che riguardano l’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list e le disposizioni sulle società controllate e collegate residenti in Paesi black list (c.d. CFC).

 

Le modifiche alle black list sono il risultato dell’attività svolta dall’Amministrazione fiscale italiana nella negoziazione di nuovi accordi bilaterali sullo scambio di informazioni a richiesta (Tax Information Exchange Agreement – TIEA) o nella revisione dei Protocolli delle Convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con Stati che ancora tutelavano il segreto bancario e l’opacità del sistema.

 

Le novità vanno anche lette nella prospettiva delle novità dello schema di decreto legislativo per l’internazionalizzazione delle imprese attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari (e, in parte, già anticipate dalla Legge finanziaria 2015). Ai fini della deducibilità dei costi, per Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati si intendono ora solo quelli che non forniscono un adeguato scambio di informazioni (il livello di tassazione non è più rilevante). Inoltre la deducibilità dei costi con i Paesi black list sarà esclusivamente legata al “valore normale” (cd. arm’s lenght) dell’operazione, mentre non sarà più rilevante – come fino ad ora –  né “l’attività commerciale effettiva” né che “le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico”. 

 

Resta per alcuni Paesi – è il caso della Svizzera (o Hong Kong) - il mantenimento nella black list anche se hanno già firmato Accordi sul modello OCSE per lo scambio di informazioni: questi accordi, infatti devono ancora essere ratificati ed entrare in vigore.

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