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28/10/2015
Donazione ed esenzione fiscale: ecco le novità
di Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario
Highlights- La ratio? Favorire i trasferimenti mediante assetti anche diversi dal patto di famiglia

Il legislatore, tenendo conto dell’esigenza di evitare che il prelievo fiscale possa danneggiare le imprese in occasione del passaggio generazionale, ha disposto, ad alcune condizioni, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti inter vivos o mortis causa di aziende e partecipazioni societarie.
L’art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 è volto proprio a favorire, mediante la leva fiscale, il passaggio generazionale della società in favore del coniuge o dei discendenti dell’imprenditore.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 22 gennaio 2008 ha chiarito che l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni “…mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”, il quale fa riferimento alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria nelle “…società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato…”.
In tal caso, il beneficio si applica a condizione che il beneficiario detenga il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Laddove vi siano più beneficiari, la condizione richiesta dall’art. 3, co. 4-ter è rispettata se il trasferimento che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo societario è effettuato ai beneficiari in comproprietà tra loro ed i diritti dei comproprietari sono attribuiti ad un rappresentante comune, il quale avrà la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Ai fini dell’esenzione fiscale, non è necessario che la partecipazione trasferita sia ab origine una partecipazione di maggioranza; l’Agenzia delle Entrate riconosce, infatti, l’applicazione della disposizione di favore anche nell’ipotesi in cui il controllo della società sia acquisito dal beneficiario per effetto della sommatoria tra le partecipazioni di minoranza acquistate e quelle già possedute.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella Risposta al quesito n. 71-2015/T, ritiene ragionevole ricondurre all’ambito applicativo dell’art. 3, co. 4-ter cit. anche l’ipotesi in cui il controllo sia acquisito dal beneficiario (o dai beneficiari in comproprietà) per effetto della sommatoria tra partecipazioni di minoranza contestualmente ricevute mediante trasferimenti gratuiti effettuati dai genitori.
Così qualora i genitori donino congiuntamente le partecipazioni di cui sono titolari ai propri discendenti in comproprietà e questi ultimi conseguentemente acquisiscano il controllo della società e lo esercitino per mezzo del rappresentante comune, si possono ritenere soddisfatte le condizioni di cui all’art. 3, co. 4-ter.
Del pari agevolata dovrebbe essere la donazione congiunta da parte dei genitori a favore di un unico discendente che, per effetto delle partecipazioni di minoranza ricevute dai genitori, viene ad integrare il controllo.
Si tratta in entrambi i casi di cessioni contestuali e funzionalmente collegate in quanto dirette a realizzare una complessiva finalità economica, consistente nell’esigenza dei genitori di coordinare la loro fuoriuscita dall’assetto societario e nella correlata necessità di assicurare ai discendenti l’acquisizione rapida e sicura del controllo della società.
Si auspica che l’Agenzia delle Entrate possa confermare quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato, considerato che la ratio della disposizione tributaria è quella di favorire “i trasferimenti” di aziende e partecipazioni sociali realizzati mediante assetti negoziali anche diversi dal patto di famiglia, di cui agli artt. 768 bis ss. c.c., purché gli stessi siano idonei a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità.
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