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16/12/2015
Successioni e donazioni, interviene il Consiglio Nazionale del Notariato
di Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario
Highlights- Reso noto il recente studio n. 132-2015/T

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 3735 e n. 3737 del 24 febbraio 2015 e n. 3886 del 25 febbraio 2015, si è pronunciata per l’immediata applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni per tutti gli atti dai quali deriva un vincolo di destinazione ritenendo configurabile un’autonoma imposta, nell’ambito del tributo successorio e donativo, gravante sulla costituzione del vincolo stesso, senza che rilevi se l’atto realizzi o meno un trasferimento della proprietà.
Per contestualizzare e meglio chiarire la portata della presa di posizione della Suprema Corte, ricordiamo che essa ha impatto ad esempio su strumenti di vasto utilizzo quali il fondo patrimoniale e l’atto di destinazione a scopo assistenziale ai sensi dell’art. 2645-ter del codice civile. Si tratta infatti proprio di strumenti che consentono di imprimere un vincolo di scopo e così segregare temporaneamente beni immobili, senza che il proprietario debba privarsi necessariamente della proprietà a favore del beneficiario.
L’interpretazione della Corte di Cassazione si fonda sulla tesi che, con il d.l. 262/2006, si sia realizzata l’introduzione di una “imposta nuova”, ossia l’“imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione”. Il presupposto impositivo del tributo viene individuato nella “predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti” e l’oggetto dell’imposizione consiste nel “valore dell’utilità” relativamente alla quale il disponente limita le proprie facoltà proprietarie. La realizzazione del predetto presupposto impositivo al di fuori di fattispecie traslative di ricchezza, evidenzia, pertanto, l’autonomia del “nuovo” tributo rispetto all’imposta sulle successioni e donazioni, cui sarebbe accomunata solo per “assonanza”.
Secondo la Corte, infatti, l’imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione conserverebbe connotati “peculiari e disomogenei” rispetto all’imposta “classica” sulle successioni e donazioni, ricevendo tuttavia “disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/90”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con il recente studio n. 132-2015/T, ha preso posizione su quanto affermato dalla Corte di Cassazione, facendo proprie le critiche mosse da parte della dottrina e da parte della giurisprudenza.
Nello studio si legge, infatti, che non si può ritenere sostenibile, sul piano dell’interpretazione letterale, la soluzione secondo cui l’art. 2, d.l. 262/2006 avrebbe introdotto un “nuovo” tributo sui vincoli di destinazione. Non sembra, infatti, che l’art. 2, commi da 47 a 54, d.l. 262/2006, possa giustificare la conclusione della Corte, dato che il comma 47 prevede esplicitamente l’istituzione della sola “imposta sulle successioni e donazioni”, non facendo menzione di altri tributi.
In secondo luogo, l’imposizione sulla (mera) costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal verificarsi di una fattispecie traslativa, non sarebbe costituzionalmente legittima, ai sensi dell’art. 53 Cost., perché non correlata ad una forza economica effettiva.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che “in modo del tutto convincente, la dottrina quindi ha evidenziato come la tesi proposta dalla Corte in relazione ai vincoli di destinazione non possa essere seguita, perché condurrebbe a profilare l’incostituzionalità dell’art. 2, d.l. 262/2006”.
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