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13/01/2016
Legge stabilità: ampliati i benefici “prima casa” ma con problemi di coordinamento
di Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario
Highlights- L’acquirente, tuttavia, non dovrà essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà

La legge n. 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016) ha disposto un’importante modifica ai requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”. Con l’art. 1, comma 55, della Legge di Stabilità 2016 è stata integrata, infatti, la nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, mediante l’introduzione dell’art. 4-bis. Con tale integrazione, dal 1° gennaio 2016, potranno beneficiare dell’agevolazione “prima casa” (applicazione agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso dell’imposta di registro al 2% e dell’IVA al 4%) anche gli acquirenti titolari, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile comprato usufruendo dell’agevolazione suddetta, purché l’immobile già posseduto sia alienato, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.
Prima di tale modifica il proprietario di un’abitazione, acquistata con la medesima agevolazione, in qualunque parte del territorio nazionale non poteva beneficiare dell’agevolazione “prima casa”. Nessuna modifica è stata apportata agli ulteriori requisiti previsti al D.P.R. n. 131/86. Anche per il 2016, quindi, per usufruire dei benefici “prima casa” l’immobile non dovrà essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e l’acquirente dovrà essere residente o esercitare la propria attività nel Comune ove è ubicato l’immobile o in alternativa andarvi a risiedere entro 18 mesi dalla data del rogito d’acquisto.
L’acquirente, tuttavia, non dovrà essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Dunque l’acquirente che sia già titolare di un immobile in un determinato Comune potrà usufruire dei benefici “prima casa” acquistando un immobile in un differente Comune, senza procedere alla vendita della casa già in suo possesso; diversamente sarà necessario procedere all’alienazione quando l’immobile oggetto di acquisto agevolato e l’immobile già posseduto siano ubicati nel medesimo Comune.
Un’importante questione si pone con riferimento al credito di imposta di cui all’art. 7, comma 1, L. 448/98. Tale credito è attribuito a chi alieni una prima casa ed entro un anno ne riacquisti un’altra, usufruendo della medesima agevolazione. Stando alla lettera della norma, in assenza della previa vendita dell’immobile precedentemente acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa” verrebbe meno uno dei requisiti fondamentali al fine della spettanza del credito stesso. Considerato che la ratio della modifica in esame è quella di agevolare il settore immobiliare, sarebbe auspicabile un intervento che renda possibile la fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche nella ipotesi ora prevista dall’art. 4-bis (ove il riacquisto precede la alienazione dell’abitazione per la quale si è già fruito dei benefici prima casa).
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